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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04469/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'equa riparazione per l'irragionevole durata di un complesso iter processuale relativo alla domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. proposta nel giudizio presupposto e alla successiva fase di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme distratte. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile la domanda nella parte riferita alla fase di cognizione, ritenendo che il difensore non fosse stato parte di quel giudizio, e aveva escluso anche la fondatezza della domanda per la fase esecutiva, ritenendo non eccedente la durata ragionevole. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo: che la domanda rilevante non fosse il giudizio della parte assistita, ma lo speciale procedimento ex art. 93 c.p.c. instaurato nel proprio interesse; che l'avvocato distrattario agisca per un diritto proprio e autonomo; che il procedimento di cognizione e quello di ottemperanza dovessero essere valutati unitariamente alla luce dei principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019; e che il credito fosse ancora insoddisfatto. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i profili del motivo: ha affermato che l'istanza di distrazione non introduce una nuova domanda e resta accessoria al giudizio principale, sicché il difensore non assume la qualità di parte del processo di cognizione ai fini dell'equa riparazione; ha chiarito che i principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati per il credito indennitario Pinto non sono applicabili al credito per spese distratte; ha inoltre rilevato la mancanza di allegazioni sulla incapienza del cliente e sulla persistente inadempienza dell'amministrazione, nonché la durata complessiva della fase esecutiva inferiore alla soglia di irragionevolezza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Lecce. Ha ritenuto corretta l'esclusione del diritto all'equa riparazione per la fase di cognizione, perché l'avvocato che chiede la distrazione delle spese non è parte di quel giudizio ai fini della legge Pinto; ha inoltre escluso che potessero applicarsi i principi sull'unitarietà tra cognizione ed esecuzione elaborati per i crediti indennitari Pinto, trattandosi qui di credito professionale per spese distratte. La Corte ha anche osservato che il ricorrente non aveva dedotto elementi sufficienti sull'incapienza del cliente o sull'effettiva perdurante inadempienza dell'amministrazione, e che la durata della fase esecutiva, pari a due anni, quattro mesi e otto giorni, non superava il ragionevole. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La domanda di distrazione delle spese è meramente accessoria e incidentale, non introduce una nuova domanda autonoma e non fa assumere al difensore la qualità di parte del giudizio principale ai fini dell'equa riparazione.

  • artt. 93, 100 e 112 c.p.c.

    Le censure fondate sulla pretesa autonomia del procedimento di distrazione e sull'omessa pronuncia sono state ritenute infondate o inammissibili, perché il tema decisivo resta l'accessorietà della distrazione rispetto al giudizio principale.

  • art. 86 c.p.c.

    La facoltà dell'avvocato di difendersi personalmente non implica che egli divenga parte del giudizio presupposto per il solo fatto di aver chiesto la distrazione delle spese.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    Richiamato insieme all'art. 3 della legge Pinto come base normativa del diritto all'equa riparazione, ma non applicabile al caso della sola pretesa del difensore distrattario riferita alla fase di cognizione del giudizio principale.

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    Il diritto all'indennizzo per irragionevole durata spetta al soggetto che sia parte del processo presupposto; nel caso esaminato tale requisito mancava per la fase di cognizione della domanda principale.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo del soggetto che agisce per un proprio diritto; non si estende al processo altrui solo perché il professionista vi sia interessato in via derivata o accessoria.

  • legge n. 89/2001

    Il plesso normativo Pinto opera in relazione alla ragionevole durata del processo del soggetto titolare della posizione processuale tutelata, non del terzo che vi abbia un interesse accessorio.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura accessoria e non costituisce una domanda autonoma idonea a trasformare il difensore in parte del giudizio principale ai fini della legge Pinto.
  • Il difensore distrattario non può invocare l'equa riparazione per l'irragionevole durata della fase di cognizione del giudizio promosso nell'interesse del cliente, poiché il diritto alla ragionevole durata tutela il processo di cui il richiedente sia parte in senso proprio.
  • I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati per il credito indennitario da equa riparazione non sono automaticamente estensibili ai crediti professionali per spese distratte.
  • Per ottenere la tutela per ritardi nella soddisfazione di un credito professionale, occorre allegare specificamente la concreta impossibilità di rivolgersi utilmente al proprio cliente e l'effettiva sofferenza derivante dal ritardo nell'esecuzione.
  • La valutazione della ragionevole durata della fase esecutiva va compiuta tenendo conto della concreta durata del procedimento e delle eventuali condizioni poste dal giudice dell'ottemperanza; il semplice mancato pagamento non basta, da solo, a dimostrare l'irragionevolezza del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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