Cassazione Civile, Ordinanza n. 28917/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti contrattuali intercorsi tra due società: un contratto di appalto di servizi e successivi contratti di vendita di quattro automezzi con riserva di proprietà. A seguito dell'inadempimento nel pagamento della prima rata dei contratti di vendita, una società otteneva decreto ingiuntivo per la consegna dei veicoli. L'altra società proponeva opposizione, sostenendo che il mancato pagamento derivava dall'illegittimità del recesso della controparte dal contratto di appalto, asseritamente compiuto in abuso di buona fede e di posizione dominante. In via riconvenzionale chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la condanna della controparte al risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava la litispendenza sulla riconvenzionale, ritenendo che la questione fosse già pendente davanti al Tribunale di Bologna in altro giudizio. Con il ricorso per regolamento di competenza la società opponente censurava la decisione per violazione dell'art. 39 c.p.c., deducendo che non vi era identità di causa tra i due giudizi: nel processo bolognese non erano state proposte le medesime domande risarcitorie e di accertamento negativo dell'illegittimità del recesso, ma domande diverse, sicché al più si sarebbe trattato di continenza e non di litispendenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso che tra la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di Castrovillari e il giudizio pendente a Bologna vi fosse litispendenza, perché mancavano identità di petitum e causa petendi. Ha qualificato invece il rapporto tra i due processi come continenza di cause, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di continenza anche in presenza di domande interdipendenti o contrapposte relative a un unico rapporto negoziale. Ha inoltre precisato che, quando due cause in rapporto di continenza pendono in gradi diversi, non si applica la regola della rimessione ex art. 39, comma 2, c.p.c., ma va disposta la sospensione del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della decisione sull'altra causa. Conseguentemente la Corte ha disposto la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Castrovillari, che dovrà esaminare la domanda riconvenzionale secondo i principi indicati, con spese rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
La litispendenza richiede identità della stessa causa davanti a giudici diversi; in presenza di continenza tra cause pendenti in gradi diversi non opera la rimessione prevista dall'art. 39, comma 2, c.p.c.
In caso di continenza tra cause pendenti in gradi diversi, l'esigenza di coordinamento va assicurata mediante sospensione del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione, in attesa della definizione con giudicato dell'altro giudizio.
Richiamato nel giudizio di merito come base della domanda di accertamento della risoluzione per clausola risolutiva espressa.
Richiamato in via subordinata nel giudizio di merito per la risoluzione per inadempimento.
Richiamato in via subordinata nel giudizio di merito ai fini della gravità dell'inadempimento.
Menționato per il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento di regolamento di competenza.
Massime di principio
- La litispendenza presuppone identità di parti, petitum e causa petendi tra due giudizi pendenti davanti a giudici diversi; se le domande non coincidono, la declaratoria di litispendenza è erronea.
- Quando due cause riguardano lo stesso rapporto negoziale ma hanno domande solo parzialmente coincidenti, interdipendenti o contrapposte, può configurarsi la continenza di cause anche se i petitum non sono identici.
- Se due cause in rapporto di continenza pendono in gradi diversi, non si applica il meccanismo di rimessione previsto per la litispendenza: il coordinamento tra giudizi va assicurato mediante sospensione del processo che avrebbe dovuto essere attratto.
- La domanda riconvenzionale di accertamento dell'illegittimità del recesso e di risarcimento del danno non coincide con una domanda diversa, pur connessa, di accertamento della risoluzione del contratto e di restituzione o pagamento di somme derivanti dal medesimo rapporto.
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