Cassazione Penale, Ordinanza n. 41309/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna per evasione. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che la censura riguardava, almeno in parte, la mancata attribuzione di talune circostanze/benefici richiesti, ma la Corte di cassazione rileva che tali circostanze non costituiscono un diritto dell'imputato e che le statuizioni relative al giudizio di applicazione richiedono valutazioni discrezionali di merito, insindacabili in sede di legittimità se non affette da mero arbitrio o da manifeste illogicità e se sorrette da motivazione sufficiente. La Corte ritiene quindi il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di evasione, per il quale l'imputato risultava condannato in appello.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità quando il ricorrente non ha proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni discrezionali del giudice di merito, quando siano sorrette da motivazione sufficiente e non risultino frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Le doglianze con cui si pretenda il riconoscimento di circostanze o benefici non attribuiti dal giudice di merito sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione discrezionale non consentita in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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