Cassazione Penale, Sentenza n. 38833/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondato il motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania perché riesamini l'istanza avendo riguardo all'effettivo e aggiornato ammontare della pena risultante dall'ultimo provvedimento di cumulo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura generale ha censurato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e disposto la detenzione domiciliare. Il motivo principale è che il Tribunale aveva preso in considerazione un provvedimento di cumulo anteriore (pena in mesi tre) senza rilevare che nel fascicolo era presente un successivo decreto di cumulo (del 5 ottobre 2021) che assorbiva i precedenti e aveva rideterminato la pena complessiva in anni tre, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e 51 euro di multa. Pertanto la decisione era basata su una pena diversa da quella effettivamente risultante dall'atto più recente.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che prevede la detenzione domiciliare quale misura alternativa da applicare in relazione alla pena da espiare; la Corte ha rilevato che l'applicazione di tale misura deve avvenire tenendo conto dell'esatto ammontare della pena risultante dagli ultimi provvedimenti di cumulo
art. 656, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al diritto di proporre impugnazione: la valutazione del Tribunale deve fondarsi sul corretto quadro processuale e sulle fonti di calcolo della pena presenti nel fascicolo
Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso: attiene alle decisioni del tribunale di sorveglianza e alle relative impugnazioni, con la conseguenza che errori nella determinazione della pena influenzano la legittimità del provvedimento impugnato
Norma concernente il controllo e la revisione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione: la Consulta ha ritenuto che non fosse stato considerato l'ultimo decreto di cumulo, violando le regole sulla verifica della situazione detentiva
art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata per i criteri di calcolo della pena o del trattamento detentivo (menzionata nel ricorso): la Corte ha implicitamente interpretato che il conteggio della pena deve essere aggiornato tenendo conto dei successivi decreti di cumulo
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che disciplina le motivazioni di impugnazione in Cassazione (richiamata nel ricorso): qui indicata come riferimento per la censura per violazione di legge relativa alla mancata considerazione dell'ultimo provvedimento di cumulo
Massime di principio
- Il giudice chiamato a valutare l'applicazione di misure alternative deve considerare l'ultimo e più aggiornato provvedimento di cumulo presente nel fascicolo: decreti precedenti assorbiti dalle successive determinazioni non possono essere usati per calcolare la pena residua.
- Un errore nella determinazione della pena effettiva (per omissione o valutazione di provvedimenti superati) costituisce vizio rilevante di legge e comporta annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Chi decide su istanze relative a misure alternative deve verificare espressamente l'assenza di provvedimenti sopravvenuti che modificano la pena: in presenza di più decreti di cumulo prevale l'atto più recente che abbia assorbito i precedenti.
- Le parti (e l'ufficio giudiziario) hanno l'onere di segnalare e documentare eventuali provvedimenti di cumulo successivi; il tribunale deve acquisire e valutare l'intero fascicolo per la corretta determinazione della pena residua.
- In caso di dubbio o di contrasto tra provvedimenti, la via corretta è il rinvio per nuovo giudizio dopo la ricostruzione esatta dello stato esecutivo della pena, evitando decisioni basate su conteggi obsoleti.
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