Cassazione Penale, Sentenza n. 4783/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lobello impugnava la dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione della sentenza della Corte di Cassazione del 22/02/2024, chiedendone la revoca limitatamente alla condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. Sosteneva che il giudicato interno formato sulla esclusione, in primo grado, della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis,1 c.p. (relativa al fine agevolativo in rapporto ai delitti per intestazione fittizia) si era formato dopo la proposizione dell'appello, sicché non poteva essere menzionato nei motivi di appello. Perciò la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso per non aver la difesa menzionato in appello la valenza di tale esclusione, avrebbe errato per percezione delle risultanze processuali e omesso un esame decisivo sulla compatibilità dell'esclusione dell'aggravante con la ricostruita responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che non si trattasse di un errore di percezione ma di valutazione: la Corte di Cassazione aveva correttamente rilevato che nell'atto di appello non era stata sollevata la questione degli effetti dell'esclusione dell'aggravante e che, pertanto, la Corte d'appello non era obbligata a motivare su un punto non devoluto. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto/percezione. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui il rimedio è ammesso solo per errori percettivi evidenziabili come svista o equivoco nella lettura degli atti che abbiano avuto efficacia decisiva; non è applicabile a valutazioni giuridiche o di merito.
Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese processuali e consente la determinazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili; qui usato per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Reato di associazione mafiosa. La sentenza discute la posizione del ricorrente in relazione alla contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.).
Circostanza aggravante relativa al fine di agevolare l'associazione mafiosa; nel caso il giudice di primo grado aveva escluso tale aggravante in relazione a reati di intestazione fittizia, e la difesa ha ritenuto decisiva tale esclusione rispetto alla qualificazione di concorso esterno.
Principio di concorso di persone nel reato; invocato poiché la condanna per concorso esterno (artt. 110 e 416-bis) era la parte della pronuncia che il ricorrente chiedeva di rivedere.
disposizioni penali sui reati contestati (artt. 629, 648-bis, 648-ter.1 cod. pen.)
Norme relative rispettivamente a estorsione, riciclaggio e reati connessi; citate per indicare l'insieme delle imputazioni per le quali il ricorrente era stato condannato in primo grado con giudizio abbreviato.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Citata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; il Collegio ha comunque disposto il pagamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- Differenziare errore di percezione ed errore di giudizio: il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo per errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano influenza decisiva sull'esito; valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche non rientrano nel rimedio.
- Questioni non devolute all'appello: se un motivo non è stato incluso nell'atto di appello, la Corte d'appello non è tenuta a motivare su quella questione; ciò riduce la possibilità di sollevare successivamente la mancata valutazione con il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Giudicato interno e tempi processuali: quando il giudice di primo grado esprime una statuizione che può avere rilevanza sulle qualificazioni e sulle aggravanti, la difesa dovrebbe considerare di porre la questione in appello anche se il giudicato interno non si è formalmente consolidato alla data del deposito dei motivi, argomentando gli effetti che quella statuizione potrebbe produrre.
- Onere probatorio per l'ammissibilità del ricorso ex art. 625-bis: il ricorrente deve dimostrare che l'omissione di valutazione dipende da un errore percettivo della Corte e che i rilievi omessi erano decisivi per l'esito; sia le doglianze non decisive sia quelle incompatibili con la ratio della sentenza non giustificano il rimedio.
- Uso delle impugnazioni ordinarie: molte doglianze di travisamento del fatto o di errata valutazione delle risultanze devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con il ricorso straordinario per errore di fatto.
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