Cassazione Civile, Ordinanza n. 00148/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento della natura demaniale civica universale di un fondo di circa 48 ettari denominato Colle Lauro, occupato dai resistenti e già oggetto di un complesso contenzioso usi civici e agrario. Il Comune aveva chiesto al Commissario per gli usi civici di Napoli di accertare che il terreno fosse demanio civico, deducendo che precedenti accertamenti storici e giurisprudenziali, nonché documentazione d’archivio e atti del XIX-XX secolo, ne provassero l’appartenenza alla collettività. Alcuni cittadini del Comune erano intervenuti anche per chiedere la legittimazione del possesso ex artt. 9 e 10 L. n. 1766/1927 e l’accertamento della demanialità del fondo. Il primo giudice aveva respinto le domande di merito; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il reclamo del Comune per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e quello dei cittadini intervenuti per difetto di autonoma legittimazione impugnatoria, qualificandoli come meri interventori adesivi dipendenti. In cassazione il Comune ha denunciato: (1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto generico il reclamo, nonostante esso contenesse critiche puntuali alla motivazione del primo giudice; (2) violazione dell’art. 310 c.p.c. per avere la sentenza impugnata considerato travolte da una precedente decisione della Cassazione del 2010 alcune sentenze di merito pregresse favorevoli alla demanialità civica. I cittadini intervenuti hanno censurato la declaratoria di inammissibilità del loro reclamo, sostenendo che il loro intervento non era solo adesivo dipendente ma anche litisconsortile, in quanto cittadini della collettività titolare degli usi civici. I resistenti hanno proposto a loro volta ricorso incidentale, lamentando tra l’altro che la Corte d’appello non avesse esaminato le censure sulla legittimazione dei cittadini intervenuti e sulla loro attuale posizione rispetto al fondo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune di Larino, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità del reclamo per difetto di specificità: il gravame conteneva infatti critiche idonee a individuare le parti della decisione contestate e a confutare la motivazione del primo giudice, senza limitarsi a una mera riproposizione apodittica. È stata invece ritenuta infondata la doglianza relativa all’art. 310 c.p.c., perché le precedenti sentenze invocate dal Comune erano state effettivamente travolte dalla sentenza di Cassazione del 2010 che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di rinvio. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale autonomo dei cittadini intervenuti, la Corte lo ha accolto: ha affermato che il loro reclamo non poteva essere dichiarato inammissibile in modo automatico, poiché nei giudizi in materia di usi civici il cittadino appartenente alla collettività è legittimato a intervenire e, quando agisce come partecipe della comunità titolare del bene civico, può anche proporre impugnazione. Il ricorso incidentale dei resistenti, invece, è stato dichiarato inammissibile/assorbito nei motivi esaminati, per difetto di autosufficienza e perché la questione della loro ulteriore legittimazione risultava superflua rispetto al riconoscimento dell’interesse civico dei cittadini intervenuti. Il giudizio è stato quindi cassato con rinvio nei limiti dei motivi accolti.
Norme richiamate
Il reclamo/appello è inammissibile solo se non consente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e non contiene una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione impugnata; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza.
L’estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti, ma la Corte ha rilevato che nel caso concreto le precedenti sentenze di merito richiamate erano state comunque travolte dalla successiva pronuncia di Cassazione che aveva dichiarato l’estinzione nel giudizio di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge nelle censure sulla specificità dell’appello e sulla legittimazione degli intervenuti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità per omessa pronuncia e ai vizi processuali dedotti dal ricorso incidentale.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Nel ricorso per cassazione chi censura l’inammissibilità dell’appello deve riportare il contenuto del motivo in misura sufficiente a mostrare la specificità della doglianza e a permettere il controllo di legittimità.
La deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione trascurata e del suo contenuto; non basta un rinvio generico agli atti di merito.
artt. 9 e 10 L. n. 1766/1927
Rilevano come base normativa della richiesta di legittimazione del possesso esercitato in passato sul fondo, presupponendo la disciplina degli usi civici.
È richiamato per affermare la possibilità di intervento in appello dei cittadini appartenenti alla collettività titolare del bene civico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare e illustrare il contenuto del gravame in modo autosufficiente, evidenziando le singole censure e il confronto con la motivazione di primo grado.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c., l’appello è specifico se individua con chiarezza le parti della sentenza contestate e contiene argomenti idonei a confutare la ratio decidendi; non è richiesta la formulazione di un progetto alternativo di decisione.
- La mera riproposizione delle difese di merito non comporta di per sé l’inammissibilità del gravame quando esse siano collegate a una critica riconoscibile della decisione impugnata e mirino a incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza.
- L’estinzione del processo, una volta dichiarata con efficacia definitiva, può travolgere le sentenze di merito rese nel giudizio di rinvio; la rilevanza di pregresse pronunce dipende dalla loro sopravvivenza processuale concreta, non dalla sola astratta esistenza.
- Nei giudizi relativi all’accertamento degli usi civici o del demanio civico, il cittadino appartenente alla collettività titolare del bene può essere legittimato a intervenire e, in presenza di una posizione sostanziale direttamente incisa dalla decisione, a impugnare la sentenza.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. impone al ricorrente di indicare puntualmente la domanda o eccezione non esaminata, il momento processuale in cui è stata proposta e il suo contenuto specifico, senza rinvii meramente per relationem agli atti di causa.
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