Cassazione Penale, Ordinanza n. 37268/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 609-undecies c.p., in danno di due persone offese, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione. Deduce: 1) violazione di legge sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che l'episodio sarebbe stato un incontro occasionale, di pochi minuti, in luogo pubblico e privo di progettualità; 2) mancata correlazione tra contestazione e sentenza, perché la Corte di appello avrebbe valorizzato una frase non indicata nel capo d'imputazione; 3) violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., lamentando il mancato rispetto dell'onere di motivazione rafforzata per il presunto scostamento dalle linee guida della Carta di Noto; 4) violazione dell'art. 81 c.p., assumendo che il fatto, al più, sarebbe stato commesso nei confronti di una sola persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una doppia conforme di condanna, le censure fossero in realtà una riproposizione di questioni già disattese dai giudici di merito, senza specifica critica argomentata; il primo motivo mirava inoltre a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio per cui non è necessaria la cristallizzazione nell'imputazione di tutti gli elementi di fatto, essendo sufficiente che resti invariato il nucleo essenziale della contestazione. Sul terzo motivo ha osservato che la Carta di Noto ha valore meramente indicativo e che la sentenza impugnata aveva comunque motivato sulla maturità delle persone offese e sull'assenza di un particolare rischio di contagio dichiarativo. Sul quarto motivo ha rilevato che la Corte territoriale aveva già escluso l'erroneità dell'applicazione dell'art. 81 c.p., ritenendo entrambe le ragazze persone offese per il turbamento arrecato. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata in appello e oggetto del ricorso; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a ritenere inammissibili le censure sull'elemento oggettivo e soggettivo.
Richiamato dalla difesa nel terzo motivo come parametro rispetto alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e della motivazione rafforzata.
Richiamato dalla difesa nel terzo motivo, in collegamento con la censura sull'attendibilità dichiarativa e sulla Carta di Noto.
La difesa lamenta la sua violazione per asserita insufficienza della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni; la Corte reputa la doglianza non specifica e comunque non accoglibile perché la sentenza impugnata aveva già motivato adeguatamente.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte territoriale ha escluso l'errore ritenendo entrambe le ragazze persone offese, e la Cassazione non ravvisa profili di censura specifica utili in sede di legittimità.
Norma applicata per la condanna del ricorrente, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato nel dispositivo finale per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme di condanna, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le medesime doglianze già disattese nei gradi di merito: occorre una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione del compendio probatorio e del fatto, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti; le censure che mirano a una lettura alternativa delle prove sono inammissibili.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non richiede che tutti gli elementi fattuali siano riportati in modo integralmente cristallizzato nel capo di imputazione, purché resti fermo il nucleo essenziale della contestazione e sia garantito il diritto di difesa.
- Le linee guida o protocolli valutativi relativi alle dichiarazioni della persona offesa hanno valore orientativo e non vincolante; la loro eventuale non pedissequa applicazione non determina di per sé violazione di legge se la motivazione affronta in modo autonomo attendibilità e riscontri.
- Ai fini della pluralità di persone offese e dell'eventuale configurazione di un reato unitario o di più fatti, rileva la valutazione del pregiudizio arrecato a ciascun soggetto coinvolto secondo la ricostruzione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37201/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37202/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37203/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37204/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37205/2025 del 14/11/2025
- ordinanza_penale · 14 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37206/2025 del 14/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →