Cassazione Penale, Ordinanza n. 31481/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo: la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis c.p., sostenendo in sostanza di avere reagito a una condotta coattiva. La Corte rileva però che la censura era già stata adeguatamente smentita in appello, dove si era accertato che il ricorrente non era stato contenuto coattivamente, ma era stato assicurato alle cinture dell'autoambulanza che lo trasportava perché privo di sensi. In cassazione la parte civile aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti per il vaglio preliminare di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché diretto a riproporre una censura già confutata dalla Corte di appello sulla insussistenza dei presupposti fattuali dell'esimente invocata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso, invece, la condanna alle spese in favore della parte civile, richiamando il principio secondo cui tale condanna presuppone un'effettiva attività difensiva di contrasto della pretesa avversaria, non bastando una mera richiesta tardiva di conferma della sentenza impugnata.
Norme richiamate
L'esimente è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti fattuali richiamati a suo fondamento, perché la persona non risultava contenuta coattivamente.
È richiamato unitamente all'art. 611 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
È richiamato unitamente all'art. 610 c.p.p. per il rito camerale in cassazione.
Non è citato espressamente nel testo, ma il principio richiamato riguarda la condanna della parte civile alle spese nel giudizio di legittimità in caso di ricorso inammissibile, subordinata a una effettiva attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una censura già specificamente disattesa dal giudice di merito è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- L'esimente invocata in relazione a una pretesa coazione non è configurabile quando dagli accertamenti di merito risulti che l'interessato non era trattenuto coattivamente, ma si trovava assicurato per ragioni di trasporto sanitario in quanto privo di sensi.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte civile presuppone che quest'ultima abbia svolto un'effettiva attività diretta a contrastare il ricorso; una mera adesione o una richiesta tardiva di conferma non è sufficiente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, resta ferma la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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