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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16216/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società importatrice aveva effettuato un'importazione di merci avvalendosi di uno spedizioniere doganale quale rappresentante indiretto. In sede di verifica doganale l'Ufficio aveva rilevato che al valore imponibile dichiarato non era stato aggiunto il corrispettivo dovuto per royalties previste dal contratto di licenza; aveva quindi proceduto a rettifica del valore doganale, recuperando dazio, IVA e interessi, e notificando all'importatore e allo spedizioniere l'avviso di rettifica nonché il provvedimento sanzionatorio. I giudici di merito avevano annullato la pretesa ritenendo non provata la conoscenza, in capo allo spedizioniere, dell'obbligo di pagamento delle royalties e valorizzando il suo affidamento sulla documentazione resa dall'importatore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 201 del Codice doganale comunitario, sostenendo che il rappresentante indiretto è debitore dell'obbligazione doganale e responsabile solidalmente dei diritti dovuti, anche quando la dichiarazione contenga dati inesatti sul valore della merce, dovendosi esigere dal professionista una diligenza qualificata e una verifica dell'esattezza delle informazioni dichiarate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che, ai sensi dell'art. 201 del Codice doganale comunitario, l'obbligazione doganale sorge con l'accettazione della dichiarazione e grava sul dichiarante; in caso di rappresentanza indiretta, il soggetto che presenta la dichiarazione in nome proprio è debitore solidale dei dazi e degli accessori dovuti, anche se la mancata riscossione dipende dall'inesattezza dei dati dichiarati. Ha inoltre richiamato il principio per cui lo spedizioniere doganale, per la propria preparazione professionale, deve verificare la veridicità dei documenti e dei dati trasmessi e non può invocare un affidamento liberatorio sulla mera documentazione fornita dall'importatore quando l'errore si traduca in una parziale mancata riscossione dei diritti doganali. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 201 Codice doganale comunitario

    l'obbligazione doganale sorge all'accettazione della dichiarazione; essa grava sul dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche sul soggetto per conto del quale la dichiarazione è presentata; chi fornisce dati necessari alla dichiarazione ed era o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere la loro erroneità può essere considerato debitore.

  • art. 199 reg. CEE n. 2454/93

    presentazione di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante

    la dichiarazione presentata in dogana vincola il dichiarante o il suo rappresentante quanto all'esattezza delle indicazioni, all'autenticità dei documenti e all'osservanza degli obblighi inerenti al regime doganale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la diligenza dello spedizioniere/rappresentante indiretto va commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata, imponendo una verifica qualificata dei dati e dei documenti rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 12 d.lgs. n. 374 del 1990

    richiamato quale base della procedura semplificata e della responsabilità dello spedizioniere che presenta merci in dogana per conto terzi in nome proprio.

  • artt. 4 e 5 Codice doganale comunitario

    richiamati per qualificare il rappresentante indiretto come autore della dichiarazione ai fini della responsabilità doganale.

  • art. 220 Codice doganale comunitario

    è stata richiamata la regola secondo cui, per opporsi al recupero a posteriori, il dichiarante deve provare cumulativamente i presupposti dell'errore dell'autorità, della non riconoscibilità dell'errore e del rispetto di tutte le prescrizioni dichiarative.

Massime di principio

  • In materia doganale, il rappresentante indiretto che presenti la dichiarazione in nome proprio è debitore dell'obbligazione doganale e risponde solidalmente dei dazi, delle imposte, degli interessi e degli accessori dovuti in relazione all'operazione, anche quando l'inesattezza riguardi il valore della merce dichiarato.
  • La mera ricezione, da parte dell'autorità doganale, di una dichiarazione inesatta o di documenti commerciali non esclude la responsabilità del dichiarante/rappresentante né fonda, di per sé, una buona fede liberatoria quando l'errore emerga in sede di controllo successivo.
  • Lo spedizioniere doganale, quale operatore professionale, è tenuto a una diligenza qualificata che comprende l'obbligo di informarsi e verificare l'esattezza dei dati forniti per la dichiarazione, non potendo limitarsi a fare affidamento passivo sulle indicazioni dell'importatore.
  • Per sottrarsi al recupero a posteriori dei diritti doganali, il dichiarante deve provare cumulativamente i presupposti dell'errore dell'autorità, della non ragionevole rilevabilità dell'errore e del rispetto delle prescrizioni normative sulla dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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