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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11730/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia impugnata restava quindi ferma nella parte relativa alla condanna per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la condanna pronunciata dalla Corte d'appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva la mancata risposta della Corte territoriale sui motivi nuovi di impugnazione da lui proposti. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché i motivi nuovi di appello erano originariamente inammissibili in quanto non connessi con quelli già contenuti nell'atto di impugnazione; di conseguenza, non vi era un'omissione censurabile della Corte d'appello sul punto.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice richiamata come base della condanna oggetto di impugnazione; il testo non specifica la condotta concreta né la qualificazione interna della fattispecie.

  • art. 585 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito, ma il riferimento ai motivi nuovi di appello lascia emergere il tema della loro ammissibilità; tuttavia, dal solo testo non è possibile attribuire con certezza una specifica norma processuale.

Massime di principio

  • I motivi nuovi di appello devono essere connessi ai motivi già contenuti nell'atto di impugnazione; in difetto di tale connessione, essi sono inammissibili.
  • Se il motivo di ricorso per cassazione censura la mancata risposta del giudice d'appello su motivi nuovi già originariamente inammissibili, la censura è a sua volta inammissibile per mancanza di un vizio effettivo della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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