Cassazione Penale, Sentenza n. 17367/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GUP del Tribunale di Lucca del 17/06/2022 resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per due motivi principali: 1) abnormità/errore materiale nel dispositivo della sentenza, che indicava una pena di anni uno e mesi nove di reclusione invece della pena pattuita col Pubblico Ministero pari ad anni uno e giorni nove di reclusione; 2) errata determinazione/calcolo delle diminuenti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. e, in relazione, dell'art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Dopo la proposizione dell'impugnazione (1° luglio 2022), il GUP ha corretto l'errore materiale (9 luglio 2022), modificando il dispositivo e rendendo effettiva la pena pari a anni uno e giorni nove di reclusione come pattuito. Perciò il pregiudizio denunciato dal ricorrente era cessato e veniva meno l'attualità e la concretezza dell'interesse all'impugnazione. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse ad impugnare richiede utilità pratica e attualità, e ha precisato che, in caso di inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta non imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento: il ricorrente impugnava la sentenza resa ai sensi di questa disposizione per errore materiale nel dispositivo; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicazione della norma, perché il vizio denunciato è stato sanato con correzione materiale del GUP e il motivo è divenuto privo di oggetto.
Il motivo dedotto riguardava la presunta errata applicazione delle diminuenti previste da questa norma; la Corte non ha esaminato il merito della valutazione delle diminuenti perché la sopravvenuta correzione ha reso inintelligibile la richiesta di gravame.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza richiamata per definire la nozione di interesse ad impugnare: interesse inteso in prospettiva utilitaristica (rimuovere uno svantaggio o ottenere un vantaggio concreto), che deve essere concreto e attuale.
Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 25/11/2016 (Attanasio)
Richiama il principio che l'interesse all'impugnazione richiede concretezza e attualità, integrando la linea giurisprudenziale sul tema.
Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)
Principio secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza: il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende quando la causa del venir meno dell'interesse non è a lui imputabile.
Massime di principio
- Se il giudice corregge un errore materiale che ha determinato lo svantaggio denunciato, l'impugnazione diventa priva di interesse e risulterà inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: non basta un diritto teorico o una prospettiva di rettifica futura se il risultato desiderato si è già verificato.
- Quando l'inammissibilità è dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, questi non può essere considerato soccombente e non è condannabile al pagamento delle spese o di somme alla Cassa per le ammende.
- Prima di proporre gravami, è opportuno verificare e, se possibile, ottenere la correzione materiale del provvedimento (o chiedere l'intervento del giudice) per evitare impugnazioni poi dichiarate inammissibili per sopravvenuta perdita d'interesse.
- Le questioni sostanziali (es. calcolo delle diminuenti) restano prive di decisione se il motivo principale dell'impugnazione viene eliminato mediante correzione; per contestare valutazioni tecniche è quindi importante che il vizio permanga al momento dell'impugnazione.
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