Cassazione Penale, Ordinanza n. 10672/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo i motivi generici, reiterativi e diretti a una rivalutazione del merito estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con unico atto le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la loro responsabilità per rapina. I motivi, sostanzialmente sovrapponibili a quelli già svolti in appello, contestavano l'affermazione di penale responsabilità con particolare riguardo all'individuazione delle ricorrenti come autrici del fatto e alla qualificazione giuridica del fatto stesso. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano prive di concreta specificità, perché meramente reiterative e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, e che tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre escluso un utile vizio di travisamento della prova, mancando la prospettazione della decisività dell'asserito travisamento o dell'omissione nel quadro motivazionale censurato.
Norme richiamate
richiamato implicitamente per la qualificazione giuridica del fatto come rapina, ritenuta corretta in ragione della violenza esercitata per impossessarsi del portafoglio
richiamato implicitamente quanto ai limiti del sindacato di legittimità e alla deducibilità del vizio di travisamento della prova
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; sono inammissibili le doglianze meramente reiterative di quelle già dedotte in appello, se non si confrontano con l'apparato argomentativo della sentenza.
- In presenza di "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo va apprezzata anche alla luce della mancata confutazione delle ragioni già poste a base sia della sentenza di primo grado sia di quella di appello.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato di legittimità non consente una lettura alternativa del merito.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica un'informazione inesistente o un'omessa valutazione di prova esistente e ne prospetta la decisività rispetto alla motivazione censurata.
- La qualificazione del fatto come rapina è corretta quando l'impossessamento del bene avviene mediante violenza sulla persona offesa, anche se la violenza si concreta in spintonamenti idonei a vincere la resistenza della vittima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →