Cassazione Penale, Sentenza n. 39125/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marchetti, in qualità di liquidatore della "Tecno-Italia s.r.l." unipersonale in liquidazione, era stato condannato per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa a imposte sui redditi e IVA per l'anno 2011, al fine di evadere le imposte). In appello la condanna alla pena detentiva e all'interdizione dai pubblici uffici (anni 2) era stata confermata. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: (1) illegittima applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, poiché l'art. 12 d.lgs. 74/2000 prevede tale pena soltanto per i delitti degli artt. 2, 3 e 8 e non per l'art. 5; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. relativo al giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, con particolare censura sull'uso degli stessi elementi probatori a fini diversi e sulla mancata considerazione della scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha dichiarato illegale l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici all'art. 5 d.lgs. 74/2000, applicata in violazione dell'art. 12 comma 2 del medesimo decreto, e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a tale pena accessoria eliminandola. Ha invece rigettato il secondo motivo come manifestamente infondato, ritenendo adeguata la motivazione della Corte territoriale sul confronto tra attenuanti e recidiva (equivalenza) e confermando che il giudice può utilizzare più volte lo stesso fattore se ha valore polivalente; inoltre ha richiamato il principio per cui la scelta del rito abbreviato non può essere usata per negare le attenuanti generiche. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Disciplina il delitto di omissione della dichiarazione annuale ai fini fiscali (omissione della dichiarazione IVA e imposte sui redditi) commesso con finalità di evasione; costituisce il reato per cui il ricorrente è stato condannato.
D.lgs. 74/2000, art. 12 comma 2
Prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici solo per le condanne relative ai reati indicati negli artt. 2, 3 e 8 del decreto; la Corte ha ritenuto che tale interdizione non sia applicabile al delitto di cui all'art. 5, rendendo illegittima l'applicazione della pena accessoria nel caso concreto.
Norma che disciplina la recidiva e i relativi effetti sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la valutazione di equivalenza tra attenuanti e recidiva fatta dalla Corte d'appello fosse sufficientemente motivata e non viziata.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti e dati rilevanti); la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente esaminato gli elementi richiesti dall'art. 133 e abbia esercitato correttamente discrezionalità valutativa.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Richiamato nel ricorso con riferimento ai motivi di cassazione: disciplina il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha invece ritenuto il motivo relativo alla motivazione manifestamente infondato.
Massime di principio
- Le pene accessorie previste da una norma penale vanno applicate rigorosamente solo nei casi espressamente previsti dal testo legislativo; se una pena accessoria è applicata in contrasto con la previsione normativa può essere eliminata in Cassazione anche d'ufficio, anche se il ricorso è inammissibile.
- Il giudice di merito ha un ampio margine discrezionale nella valutazione delle circostanze ai fini della determinazione della pena; è sufficiente che la motivazione dimostri di aver considerato e valutato gli elementi rilevanti previsti dall'art. 133 c.p., ossia che sia logicamente corretta e ancorata a elementi desumibili dal processo.
- È consentito che il giudice utilizzi lo stesso elemento fattuale per fini differenti (es. per negare le attenuanti e per ritenere la recidiva), purché l'elemento abbia significato polivalente e ciò sia adeguatamente valorizzato nella motivazione.
- La scelta dell'imputato di definire il processo con il rito abbreviato (che comporta una riduzione 'ex lege' della pena) non può essere utilizzata dal giudice per limitare contestualmente anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche in modo da duplicare effetti favorevoli; la scelta del rito non può trasformarsi in elemento peggiorativo della valutazione delle attenuanti.
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