Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20546/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda due alberi piantati nel fondo della ricorrente, ritenuti dal giudice di merito collocati a distanza inferiore a quella legale dal confine con il fondo del resistente. Il Tribunale, confermando il Giudice di Pace, ha condannato la proprietaria allo sradicamento ex art. 894 c.c. La ricorrente per cassazione ha proposto due motivi, formalmente fondati sulla violazione dell'art. 892 c.c. e su vizi motivazionali e di prova: ha sostenuto che le fotografie non sarebbero idonee a provare la distanza esatta delle piante dal confine, che dalle stesse non emergerebbe la presenza o le caratteristiche di un muro divisorio rilevante ai sensi dell'art. 892 c.c., che il Tribunale avrebbe omesso di verificare l'esistenza di regolamenti comunali o usi locali derogatori, e che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente valorizzato la non contestazione senza procedere a misurazione della distanza.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, perché la valutazione delle fotografie e delle deduzioni difensive è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge o come vizio motivazionale nei termini prospettati. Ha inoltre rilevato che la dedotta insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è più deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e che non era configurabile un omesso esame di fatto decisivo, poiché la sentenza impugnata aveva comunque motivato sulla base delle fotografie e aveva escluso l'esistenza di un muro con le caratteristiche richieste dall'art. 892 c.c. La doglianza sui regolamenti o usi locali è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, mentre quella sul principio di non contestazione è stata respinta perché riferita alla sentenza di primo grado e comunque non specificamente censurata in relazione agli atti di causa. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 894 c.c.

    norma applicata per ottenere lo sradicamento delle piante piantate in violazione delle distanze legali dal confine.

  • art. 892 c.c.

    disciplina le distanze legali per gli alberi dal confine e l'eventuale rilevanza di muro divisorio o di regolamenti e usi locali derogatori.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non può essere usata per censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo o la motivazione mancante/apparente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non specificamente e utilmente formulata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione, senza che fosse prospettata una censura specifica idonea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: l'apprezzamento delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito e non è sindacabile se adeguatamente motivato.
  • Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non comprende più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o la mancanza solo apparente della motivazione.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità: il ricorrente deve indicare il fatto, il suo rilievo decisivo e il luogo processuale in cui esso è stato allegato e discusso.
  • Le doglianze fondate su regolamenti locali o usi derogatori devono essere specifiche, indicando quale norma secondaria sia stata violata e in che modo essa incida sulla decisione impugnata.
  • La censura sul principio di non contestazione deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con gli atti di merito, non potendo limitarsi a contestazioni generiche o riferite in modo impreciso alla sede processuale delle allegazioni.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.