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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34275/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna di Vincenzo Margiotta alla pena di tre mesi di arresto per il reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le censure difensive riguardavano la formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di Margiotta e il trattamento sanzionatorio applicato nel giudizio di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile, riscontrando l'astratta plausibilità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, rilevando che il fatto era accertato in data 17/05/2017 e che, considerati la natura contravvenzionale dell'ipotesi contestata, l'epoca di commissione e gli atti interruttivi, il termine massimo prolungato della prescrizione risultava decorso alla data del presente procedimento. Pur non avendo la difesa espressamente richiesto la declaratoria, non è stata manifestata rinuncia all'eccezione estintiva; non si sono rilevati, allo stato, i presupposti per un proscioglimento di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La norma individua l'illecito contestato; la Corte ha fatto riferimento alla data di accertamento del reato (17/05/2017) e, valutati termini e interruzioni, ha ritenuto estinto il reato per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha escluso, allo stato, i presupposti per pronunciarsi con un proscioglimento di merito ai sensi di questa disposizione; ha quindi adottato la declaratoria di estinzione per prescrizione anziché un giudizio di merito.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere dichiarata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio in sede di giudizio, se emergono elementi che comprovano il decorso del termine, purché la difesa non abbia espressamente rinunciato all'eccezione estintiva.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione non equivale a un proscioglimento di merito: il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
  • È fondamentale calcolare con precisione la data di commissione del reato, gli atti interruttivi e il termine massimo prolungato della prescrizione per valutare l'eventuale estinzione; errori nel calcolo possono mutare l'esito del giudizio.
  • Le censure relative alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio possono risultare irrilevanti se, in sede di cassazione, emerge compiutamente l'estinzione del reato per prescrizione.
  • Se la difesa intende ottenere un proscioglimento di merito, deve verificare e prospettare specifiche ragioni tali da soddisfare i presupposti dell'art. 129 c.p.p.; altrimenti la strada pratica può essere la declaratoria di estinzione per prescrizione.

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