Cassazione Penale, Ordinanza n. 05562/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione conferma quindi la sentenza di merito nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato, senza entrare nel merito delle doglianze formulate in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati a lui ascritti. In ricorso ha contestato: l'affermazione di responsabilità penale, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e il rigetto della richiesta di disporre perizia. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità, e che riproponevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta.
Norme richiamate
La mancata applicazione della causa di non punibilità è stata dedotta come motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto la censura non scrutinabile in cassazione perché sostanzialmente volta a ottenere una rivalutazione delle risultanze di merito.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata quale base per la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, in modo meramente ripetitivo, questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La doglianza sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. non può essere veicolata in cassazione come semplice contestazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, quando richieda una diversa lettura della prova e delle circostanze del caso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05525/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05550/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →