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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38803/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Novara del 14/01/2025 che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975 per aver portato un coltello fuori dalla propria abitazione. La difesa ha dedotto un vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe fondato la condanna unicamente sulla testimonianza del teste Ndoye, senza spiegare la sua credibilità né confrontarla con le dichiarazioni contrarie degli altri testi (che escludevano che l'imputato avesse il coltello o fosse presente al momento della ferita). Si lamenta inoltre che la motivazione non ha considerato elementi rilevanti come lo stato di ebbrezza del teste e il fatto che non avrebbe assistito direttamente ai fatti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza della motivazione. Ha richiamato i principi di cui agli artt. 533 e 546 c.p.p. (sulla necessità di motivare la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" e sui requisiti della motivazione della sentenza) e ha osservato che la sentenza impugnata si limita ad affermare che la dichiarazione di Ndoye costituisce valida prova senza esporre le ragioni di tale valutazione né il confronto con le prove contrarie. Per tali vizi la Corte ha annullato la sentenza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Novara, in diversa composizione, per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)

    Norma sostanziale richiamata perché il fatto contestato (porto di coltello) è stato valutato alla luce di questa disposizione; la sentenza di merito originaria ha usato questa norma per qualificare il fatto come reato.

  • codice di procedura penale, art. 533, comma 1

    "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole 'oltre ogni ragionevole dubbio'"

    Il principio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio' è vincolante e il giudice deve dare conto nell'atto motivato dell'applicazione di tale criterio.

  • codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. c)

    "la motivazione deve contenere la concisa esposizione dei motivi di diritto... con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie"

    Richiesto obbligo motivazionale: il giudice deve esporre i criteri di valutazione della prova e spiegare perché ritiene attendibili alcune dichiarazioni e non altre; la sentenza impugnata è stata ritenuta carente sotto questo profilo.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Norma che delimita il sindacato di legittimità in ordine alla motivazione: la Corte di legittimità può valutare se i giudici di merito abbiano esaminato e valutato gli elementi probatori secondo logica e diritto, senza rinnovare il giudizio di merito sui fatti.

Massime di principio

  • La condanna fondata su una sola testimonianza richiede che il giudice motivi in modo esplicito e circostanziato la credibilità di tale teste, sia sotto il profilo intrinseco (coerenza interna, presenza diretta ai fatti, chiarezza) sia sotto quello estrinseco (circostanze come stato di ebbrezza, interessi, contraddizioni con altre prove).
  • Il giudice deve confrontare e valutare espressamente le prove contrarie e indicare i motivi per cui le ritiene non attendibili; la mera affermazione di ritenere valida una testimonianza è insufficiente.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della congruità logico‑giuridica dell'argomentazione: la Corte non rivaluta i fatti ma accerta se il giudice di merito ha adeguatamente valutato e motivato gli elementi probatori.
  • La carenza di motivazione sui punti decisivi della ricostruzione (es. identificazione dell'autore del fatto) può giustificare l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio, anche se il giudice di rinvio resta libero di confermare o riformare la decisione purché motivi correttamente.
  • Elementi attenuanti della credibilità del teste (es. allontanamento, non aver assistito direttamente, possibile ubriachezza) devono essere valutati e discussi in sentenza quando incidono sulla prova decisiva.

Testo integrale

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