Cassazione Civile, Ordinanza n. 07881/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione in termini e, conseguentemente, inammissibile il ricorso per cassazione per mancata notificazione. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. Nessuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale e aveva tentato di notificare il ricorso al difensore del fallimento intimato presso il domicilio eletto. La notificazione eseguita il 23 ottobre 2018 non era andata a buon fine perché l'ufficiale giudiziario aveva attestato che il difensore risultava sconosciuto all'indirizzo indicato. Successivamente, con istanza del 13 marzo 2019, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., allegando una certificazione dell'Ordine degli Avvocati sull'indirizzo dello studio del difensore e sostenendo che l'errore nella notificazione non era a lui imputabile. La Corte ha però rilevato che, anche in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e tempestività; nel caso concreto, l'intervallo tra il tentativo di notifica e la richiesta di rinnovo era troppo ampio, essendo stata la richiesta formulata solo il 13 marzo 2019, oltre la soglia temporale ricavata dalla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
la rimessione in termini può essere chiesta solo se l'inerzia processuale non è imputabile alla parte, ma la reazione al mancato esito della notificazione deve essere immediata e tempestiva
il parametro temporale richiamato dalla giurisprudenza per valutare l'immediatezza della riattivazione del procedimento notificatorio è quello della metà dei termini di impugnazione
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti
Massime di principio
- Quando la notificazione dell'atto di impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile alla parte, quest'ultima deve riattivare senza ritardo il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria.
- Ai fini della rimessione in termini, non basta allegare l'errore non imputabile: occorre dimostrare una reazione processuale immediata e tempestiva, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- Il superamento del limite temporale individuato dalla giurisprudenza, parametrato alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., esclude di regola la sussistenza dei requisiti di immediatezza e tempestività della rinnovazione della notifica.
- La mancata notificazione del ricorso per cassazione, non sanata nei termini richiesti, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
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