Cassazione Civile, Ordinanza n. 30341/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva maturato nei confronti di un comune un credito per canoni di locazione relativi a un contratto di locazione di immobile urbano, poi cessato. Il credito fu ceduto alla cessionaria, che ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma residua. Il comune propose opposizione con atto di citazione, sostenendo l’inesistenza del credito. Nel giudizio di merito sorsero contestazioni sul rito applicabile all’opposizione: il tribunale ritenne corretto il rito ordinario e decise nel merito, mentre la corte d’appello dichiarò inammissibile l’opposizione perché, trattandosi di controversia locatizia, avrebbe dovuto essere proposta con rito speciale locatizio, e comunque con deposito nel termine di cui all’art. 641 c.p.c. Il comune ricorse per cassazione deducendo, con il secondo motivo esaminato per primo, violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 645, 447-bis e 414 c.p.c., lamentando che la domanda monitoria era stata introdotta dal creditore con rito ordinario, senza richiamo al rito locatizio, e che pertanto l’opposizione doveva essere proposta con le medesime forme ordinarie per il principio di apparenza; denunciava inoltre che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione. Sono stati proposti anche un primo motivo relativo a preclusioni e giudicato processuale e un terzo motivo relativo alla cessione del credito, ma la Corte non li ha esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d’appello che aveva applicato il rito locatizio all’opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante il creditore avesse azionato il monitorio con le forme del rito ordinario. La Corte ha ribadito che il rito dell’opposizione va individuato in base al titolo e alla forma della domanda monitoria proposta dal creditore, secondo il principio di apparenza, a nulla rilevando la successiva diversa qualificazione della controversia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando tale principio; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Sono stati dichiarati assorbiti il primo e il terzo motivo.
Norme richiamate
Richiamato per identificare il procedimento monitorio utilizzato dal creditore; la forma adottata dal ricorrente in monitorio incide sulla individuazione del rito dell’opposizione.
Richiamato nella doglianza sul rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo; l’opposizione deve seguire la forma coerente con quella della domanda monitoria.
Il rito speciale locatizio non si applica all’opposizione quando il creditore abbia introdotto il monitorio con rito ordinario e senza richiamo al rito speciale; rileva la qualificazione data nella domanda monitoria.
Richiamato solo come parametro del rito speciale locatizio evocato dalla controparte; non può essere imposto se il procedimento monitorio è stato introdotto in forme ordinarie.
Richiamato nella sentenza d’appello per ritenere tardivo il deposito dell’opposizione; la Cassazione non condivide l’applicazione di tale conseguenza perché presupponeva erroneamente il rito speciale.
La corte territoriale aveva escluso la sanatoria per inosservanza di termini perentori; la Cassazione cassa tale impostazione in quanto fondata sull’erronea individuazione del rito.
Citato nel primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito.
Citato nel primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito.
art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.
Citato nel primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito.
Citato nel primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito.
Citato nel terzo motivo di ricorso relativo alla cessione del credito, dichiarato assorbito.
Citato nel terzo motivo di ricorso relativo alla cessione del credito, dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, rileva la qualificazione e la forma della domanda monitoria come proposta dal creditore; la successiva diversa qualificazione della controversia da parte dell’opponente o del giudice non muta il rito applicabile.
- Se il creditore introduce il procedimento monitorio con le forme del rito ordinario, l’opposizione deve essere proposta nella medesima forma ordinaria, anche quando il rapporto sostanziale sottostante sia riferibile a una materia soggetta a rito speciale.
- L’eventuale erroneità della qualificazione sostanziale del rapporto non consente, di per sé, di attrarre retroattivamente l’opposizione nel rito speciale, poiché la domanda monitoria cristallizza i termini della controversia e del rito applicabile.
- La tardività dell’opposizione e l’inoperatività della sanatoria per vizi processuali non possono essere dichiarate sulla base di un rito speciale erroneamente individuato.
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