Cassazione Civile, Ordinanza n. 24575/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Agenzia aveva irrogato a una società contribuente una sanzione per il ritardato versamento dell'accisa relativa al mese di novembre 2005: il pagamento era stato eseguito il 30 dicembre 2005 anziché il 27 dicembre 2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che il ritardo fosse giustificato dalla buona fede e dalla mancata tempestiva pubblicizzazione del nuovo termine di versamento, anche alla luce dell'art. 2, comma 4, l. n. 212/2000. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ma la Corte lo aveva dichiarato inammissibile per tardività della riattivazione della notifica dopo un primo tentativo non andato a buon fine. Con l'istanza di revocazione dell'ordinanza di inammissibilità, l'Agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto: avrebbe presupposto erroneamente che il difensore destinatario della notifica si fosse trasferito prima del primo tentativo, mentre il recapito sarebbe rimasto invariato; inoltre, la riattivazione della notifica sarebbe stata tempestiva, se calcolata tenendo conto della data in cui l'ufficio aveva accertato il mancato recapito del primo plico e della sospensione feriale. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio è configurabile solo in presenza di una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, che concerna un fatto storico decisivo e non controverso, e non quando la doglianza investa valutazioni giuridiche o la interpretazione del termine per la riattivazione del procedimento notificatorio. Nel caso concreto, la censura dell'Agenzia riguardava proprio la corretta qualificazione giuridica del termine entro cui rinnovare la notifica e il dies a quo del relativo computo, profili insindacabili in sede revocatoria. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nulla è stato disposto per le spese, poiché la società è rimasta intimata.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e immediatamente rilevabile, e non può coincidere con un errore di giudizio o di diritto.
È richiamato come parametro per il termine di riattivazione del procedimento notificatorio, in relazione al termine massimo pari alla metà dei termini ivi previsti.
art. 2, comma 4, l. n. 212 del 2000
È evocato nel fatto storico per la mancata aggiornamento/pubblicizzazione del nuovo termine di versamento sul sito istituzionale dell'Agenzia.
Cass. S.U. n. 23306/2016
L'errore di fatto deve essere di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, senza necessità di indagini o argomentazioni induttive.
Cass. Sez. U. n. 30996/2017
Non rientra nell'errore di fatto il vizio che deriva da falsa percezione o interpretazione di norme; in tal caso si verte in errore di diritto.
Cass. n. 2236/2022
È richiamata a sostegno del principio per cui l'errore revocatorio deve riguardare un fatto storico e non la valutazione processuale o giuridica delle risultanze di causa.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto storico decisivo, incontestabilmente smentito dagli atti, e non quando la censura investa la qualificazione giuridica del fatto o l'interpretazione delle norme applicate.
- Non integra errore revocatorio la contestazione del termine entro cui il procedimento notificatorio debba essere riattivato, se la doglianza richiede una valutazione giuridica del dies a quo o del computo del termine.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere obiettivo, immediatamente percepibile e ricavabile senza attività ermeneutica; se per accertarlo occorrono deduzioni o confronto di regole giuridiche, la censura è inammissibile in sede di revocazione.
- La riattivazione della notifica dopo un esito negativo del primo tentativo deve avvenire in un tempo ragionevolmente contenuto; tuttavia, la verifica della tempestività appartiene al giudizio di diritto e non può essere trasformata in errore di fatto revocatorio.
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