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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28127/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di ausilio al latitante aggravato dalla finalità di agevolare una consorteria di 'ndrangheta (artt. 390 c.p. e 416‑bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: carenza e vizio di motivazione sulla qualificazione mafiosa della condotta e sul concorso di persone (assenza di prova di un consorzio mafioso e della consapevolezza del ricorrente rispetto al ruolo apicale del latitante); insufficiente valutazione della memoria difensiva (in particolare del difficile rapporto con il padre e della sporadicità della sua presenza nei frame video); mancanza di valutazione della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, posto il decorso di circa quattro anni dai fatti, l'assenza di precedenti e l'assenza di elementi indicativi di mantenuti contatti con la criminalità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente richiedeva una rivalutazione del compendio indiziario senza indicare specifici vizi motivazionali. Ha però accolto il secondo motivo: il Tribunale aveva invocato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. senza valutare adeguatamente elementi di segno contrario (in particolare il "tempo silente", l'assenza di precedenti e il fatto che il ricorrente non appartiene a una consorteria). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 390 cod. pen.

    Norma che disciplina l'illecito collegato all'agevolazione di un latitante; è il reato di cui il ricorrente è accusato in relazione all'ausilio prestato.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata alla finalità di agevolare una consorteria mafiosa; la Corte conferma che l'aggravante può ritenersi integrata quando il soggetto è consapevole della finalità perseguita da uno o più concorrenti nel reato.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di impugnazione in relazione alla motivazione sull'istruttoria e sulle memorie difensive; il ricorrente lamentava carenza di motivazione rispetto agli elementi prodotti.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari per determinati reati gravi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fatto ricorso a tale presunzione senza esaminare adeguatamente gli elementi contrari (es. tempo silente, assenza di precedenti, non appartenenza ad associazione mafiosa).

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000; Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019 ecc.)

    Sez. U. n. 11 del 22/03/2000; Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019; Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023

    Principi richiamati: il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato ma deve verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della gravità indiziaria; l'aggravante soggettiva può essere integrata anche per consapevolezza della finalità perseguita da altri; il "tempo silente" è elemento rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente il peso delle prove: i motivi che chiedono una lettura alternativa del compendio indiziario sono inammissibili se non indicano vizi specifici nella motivazione del giudice di merito.
  • L'aggravante per finalità di agevolare la mafia può essere ritenuta integrata anche quando l'imputato non persegua direttamente tale fine, ma sia consapevole della finalità perseguita da altri concorrenti nel reato.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.) può essere ribaltata o attenuata mediante valutazione di elementi contrari: in particolare il "tempo silente" (periodo successivo ai fatti privo di segnali di recidiva), l'assenza di precedenti e la mancata appartenenza accertata a strutture mafiose sono elementi che il giudice deve esaminare esplicitamente.
  • Quando i fatti sono datati e l'interessato non ha tenuto comportamenti successivi indicativi di pericolosità, il giudice deve motivare in modo puntuale perché la presunzione cautelare resta valida nonostante tali elementi di segno contrario.
  • In situazioni analoghe conviene proporre contestualmente elementi che dimostrino il tempo silente, l'assenza di contatti recenti con ambienti criminali e la non appartenenza a sodalizi, chiedendo espressa valutazione di tali circostanze nella motivazione del giudice.

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