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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24008/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte arbitrale)

La controversia

La controversia origina da un lodo arbitrale pronunciato tra più società e persone fisiche, poi impugnato davanti alla Corte d'appello di Milano e da questa confermato con rigetto dell'impugnazione. In cassazione sono state proposte due impugnazioni distinte. La prima ricorrente ha dedotto la nullità del lodo per violazione delle forme del procedimento arbitrale e del principio del contraddittorio, sostenendo di non aver ricevuto le memorie depositate dalle controparti nonostante nel verbale di costituzione del collegio fosse previsto lo scambio diretto degli atti difensivi. La seconda ricorrente ha denunciato, anch'essa sotto il profilo della violazione del contraddittorio, la mancata trasmissione delle memorie difensive contenenti integrazioni e precisazioni delle domande e delle richieste istruttorie, nonché dei documenti depositati dalle controparti nel corso dell'arbitrato, assumendo che ciò avesse compromesso il diritto di difesa. Quest'ultima ha inoltre censurato la sentenza della Corte d'appello per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente spiegato perché la mancata comunicazione delle memorie non integrasse vizio del lodo. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure della prima ricorrente perché, in assenza di una specifica previsione di nullità per il mancato scambio delle memorie e non essendo state allegati contenuti delle memorie tali da introdurre domande nuove o riconvenzionali, la mancata trasmissione degli atti non integrava violazione del contraddittorio, specie nei confronti della parte rimasta non attiva nel procedimento arbitrale. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi della seconda ricorrente perché questa non era legittimata a far valere una violazione del contraddittorio asseritamente lesiva di un'altra parte, trattandosi di una garanzia predisposta nell'interesse esclusivo del contumace/non costituito; per la stessa ragione è stata ritenuta preclusa anche la censura sulla motivazione. È stato infine respinto il terzo motivo della seconda ricorrente, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione ritenuta esauriente e la Cassazione, nel giudizio sull'impugnazione del lodo, non può rivalutare direttamente il lodo o sostituire il proprio apprezzamento a quello della Corte territoriale. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    comma 1, n. 4; n. 7; n. 9

    L'impugnazione del lodo è ammessa solo nei casi previsti dalla norma; la nullità per violazione di norme processuali richiede che le forme violate siano state espressamente prescritte a pena di nullità, mentre la violazione del contraddittorio costituisce autonoma causa di impugnazione quando incide effettivamente sul diritto di difesa.

  • art. 101 c.p.c.

    Il principio del contraddittorio va rispettato anche nell'arbitrato, ma va adattato al procedimento arbitrale, garantendo alle parti la possibilità di esporre le rispettive difese, conoscere le istanze avverse e interloquire in tempo utile.

  • art. 816-bis c.p.c.

    La regola del contraddittorio disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale e la sua violazione può integrare motivo di impugnazione del lodo.

  • art. 292 c.p.c.

    Il rispetto del contraddittorio nei confronti della parte non attiva o contumace non richiede, nel procedimento arbitrale, cautele più ampie di quelle previste per il contumace nel processo ordinario, salvo che gli atti omessi introducano nuove domande o determinino effetti particolarmente gravosi.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nei limiti in cui non evidenziasse una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 6.1 CEDU

    Richiamato a fondamento del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento arbitrale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza impugnata non è affetta da motivazione apparente quando espone in modo esauriente le ragioni del rigetto; in cassazione non è consentito rivalutare il merito della motivazione del giudice di appello se questa è sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento arbitrale, la nullità del lodo per violazione di norme processuali è configurabile solo se le forme violate erano state espressamente prescritte dalle parti o dalla disciplina applicabile e la loro inosservanza era sanzionata con nullità.
  • La violazione del principio del contraddittorio nell'arbitrato richiede una concreta lesione del diritto di difesa: non ogni omissione di trasmissione di atti integra nullità, soprattutto quando la parte non abbia partecipato attivamente al procedimento e gli atti non introducano domande nuove o riconvenzionali.
  • La tutela del contraddittorio verso la parte contumace o non attiva, anche nell'arbitrato, non comporta automaticamente obblighi di comunicazione più ampi di quelli previsti dall'art. 292 c.p.c. nel processo ordinario, salvo specifiche peculiarità dell'atto omesso.
  • La doglianza di violazione del contraddittorio non può essere fatta valere da chi non è titolare dell'interesse protetto dalla relativa norma, quando la garanzia è posta nell'esclusivo interesse della parte asseritamente lesa.
  • In sede di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo, il controllo di legittimità riguarda la decisione del giudice statale nei limiti dei motivi dedotti e non consente una rivalutazione diretta del lodo o delle valutazioni di fatto compiute dagli arbitri.
  • La motivazione è solo apparente quando non rende percepibile la ratio decidendi; se la sentenza espone in modo compiuto le ragioni del rigetto, la censura ex art. 132, n. 4, c.p.c. è infondata.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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