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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21859/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Catello era stato condannato per il reato di falsa attestazione (art. 483 c.p.) per aver denunciato lo smarrimento della carta di circolazione attestando l'esistenza del documento e della targa. Ha proposto ricorso in Cassazione articolando tre motivi: 1) nullità per rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (conseguente violazione delle norme sul rito e nullità della sentenza d'appello); 2) legittimo impedimento dell'imputato dovuto alla misura cautelare dell'obbligo di firma in altro comune, che avrebbe reso impossibile la sua presenza in udienza senza che il giudice adottasse d'ufficio provvedimenti (traduzione o rinvio), in base alla giurisprudenza di legittimità; 3) errata valutazione della prova con omissione di considerare documenti (copia del libretto di circolazione e scheda tecnica) che proverebbero l'esistenza del veicolo e l'inesistenza del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo (l'istanza di rinvio del difensore risultava carente e non adeguatamente documentata secondo i criteri di giurisprudenza consolidata). Ha invece accolto il secondo motivo: l'assenza dell'imputato, determinata dalla misura cautelare di firma in altro comune, costituiva legittimo impedimento che il giudice doveva rilevare e fronteggiare d'ufficio (rinvio e/o traduzione), secondo i principi delle Sezioni Unite; pertanto il giudizio di merito si è svolto in violazione delle garanzie di partecipazione dell'imputato. In conseguenza la sentenza di appello e quella di primo grado sono state annullate e gli atti trasmessi al Tribunale di Trieste per il nuovo giudizio. Il terzo motivo non ha determinato l'annullamento autonomo della condanna nella parte riportata dalla motivazione della Corte.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma contestata: reato di falsa attestazione. Utilizzata come fattispecie di accusa la cui sussistenza doveva essere valutata nel merito, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente il vizio procedurale sulla permanenza della condanna.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Regola il rinvio per legittimo impedimento. La Corte ribadisce che, rispetto al difensore, l'imputato non ha l'onere di tempestiva comunicazione: se esiste una restrizione della libertà personale il giudice deve d'ufficio provvedere (rinvio/traduzione) per assicurare la partecipazione.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Riguarda la sostituzione del difensore. La giurisprudenza richiede prova specifica e documentata dell'impossibilità di sostituzione; tali requisiti non sono stati soddisfatti nel caso concreto.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Collegata alle disposizioni procedurali che presiedono alla celebrazione del giudizio in assenza; la Cassazione richiama la necessità di rispettare le norme che tutelano la partecipazione dell'imputato.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Prevede effetti sanzionatori per le violazioni degli artt. 420-ter e 420-quater in primo grado; richiamato per sottolineare la nullità del processo celebrato in assenza dell'imputato per legittimo impedimento.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Citato nelle doglianze difensive in relazione alla nullità per mancata partecipazione del difensore; la Corte però ha ritenuto infondate le eccezioni procedurali relative al difensore per difetto di documentazione.

  • Sez. U., Arena, n. 37483/2006 e Sez. U., Costantino, n. 7635/2021 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Principio di diritto fondamentale: la restrizione della libertà personale per altra causa configura legittimo impedimento in re ipsa e il giudice deve, anche d'ufficio, attivarsi per assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante (rinvio o traduzione). Tale principio è stato determinante per l'accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • La presenza dell'imputato al processo è un diritto fondamentale: se risulta una limitazione della libertà personale per altra causa (detenzione, arresti domiciliari, obbligo di firma, obbligo di dimora) il giudice che viene a conoscenza deve, anche d'ufficio, disporre gli strumenti necessari (rinvio e/o traduzione) salvo che emerga un inequivoco rifiuto dell'imputato a partecipare.
  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale richiede documentazione puntuale e tempestiva: indicazione delle date, prova degli atti del procedimento concomitante (avvisi a comparire, decreti di citazione, verbali), identificazione del sostituto designato e prova dell'effettiva impossibilità sopravvenuta del sostituto; autocertificazioni semplici non sono sufficienti.
  • L'impedimento del difensore e la sopravvenuta indisponibilità del sostituto possono giustificare il rinvio solo se provati con documentazione idonea e tempestiva; il difensore ha oneri di allegazione più stringenti rispetto all'imputato.
  • Se il giudice celebra il processo in assenza dell'imputato quando sussiste un legittimo impedimento della persona, la sentenza è vulnerabile e può essere annullata in Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
  • In situazioni probatorie in cui l'imputato produce documenti (es. copia del libretto di circolazione, scheda tecnica) è essenziale che tali documenti siano opportunamente prodotti e presi in considerazione in sede di merito; tuttavia i vizi procedurali gravi possono prevalere e determinare l'annullamento anche se la prova documentale potenzialmente scagionante è presente.

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