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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Locri n. 896/2024 pubbl. il 02/08/2024 RG n. 2822/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la Carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, non era stata integralmente eseguita. Il titolo giudiziale imponeva l'attribuzione della Carta docente per il valore di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il ricorso è stato notificato dopo la notifica della sentenza all'amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto una nota interna attestante l'accredito del bonus il 12 gennaio 2026, prima della proposizione del ricorso. La ricorrente ha contestato l'idoneità probatoria della nota e ha dedotto comunque la mancata corresponsione degli interessi o della rivalutazione, chiedendo anche un rinvio per verificare l'effettività e la tempestività dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte accolto. Ha ritenuto che la nota dell'Ufficio scolastico fosse idonea a provare sia l'avvenuto accredito del bonus sia la relativa data, fissata al 12 gennaio 2026. Poiché tale adempimento era intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, la domanda di ottemperanza relativa al capitale della Carta docente è stata dichiarata inammissibile per carenza di oggetto attuale. La nota, tuttavia, non conteneva alcuna indicazione sul pagamento degli accessori e l'amministrazione non aveva fornito chiarimenti al riguardo. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria, dovendosi corrispondere la maggior somma tra i due importi, calcolata dalla data del diritto all'accredito fino al 12 gennaio 2026. Il Ministero è stato condannato a eseguire integralmente il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato, con possibilità di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni dello Stato, decorso il quale può essere proposta l'azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Impone il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti derivanti da provvedimenti giudiziali, dalla data del diritto fino alla concreta attribuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta docente riconosciuto nel giudizio presupposto.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre d'ufficio alle parti una questione rilevata nel corso del giudizio, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la domanda relativa a una prestazione già integralmente eseguita prima dell'instaurazione della lite è inammissibile per carenza di oggetto attuale; l'esecuzione intervenuta prima del ricorso non può essere trasformata in una contestazione giudiziale dell'inadempimento ormai cessato.
  • L'avvenuto adempimento di un obbligo risultante dal giudicato può essere provato mediante una documentazione amministrativa puntuale che attesti sia l'effettiva attribuzione della prestazione sia la data dell'accredito, con gli elementi identificativi del titolo e del destinatario.
  • L'esecuzione parziale del giudicato non preclude l'ottemperanza per le componenti ancora ineseguite: se il capitale è stato corrisposto ma non risultano pagati gli accessori espressamente riconosciuti dal titolo, il giudice deve ordinare l'adempimento limitatamente a interessi e rivalutazione.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, l'amministrazione deve corrispondere la maggior somma tra i due importi, calcolata dalla data in cui il credito era dovuto fino alla concreta attribuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di inutile decorso del termine, ponendo gli oneri dell'attività a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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