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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37257/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una contestazione di violenza sessuale: il Tribunale aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., e la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione, pur a fronte di appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili. La parte civile ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente agli effetti civili, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. In particolare ha lamentato che la sentenza impugnata non avrebbe indicato in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto della ritenuta inattendibilità delle prove a carico dell'imputato e della mancata valorizzazione del compendio probatorio accusatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente, in presenza di una doppia conforme di non colpevolezza, si fosse limitata a proporre una personale rilettura del materiale istruttorio già concordemente valutato dai giudici di merito. La Corte ha considerato non illogica la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato il dubbio ragionevole sulla sussistenza del consenso al rapporto sessuale su elementi quali le dichiarazioni di una teste che aveva incontrato insieme l'imputato e la persona offesa la sera del fatto e il comportamento della persona offesa in pronto soccorso, dove nulla aveva riferito sulla violenza. Ha quindi affermato che in appello non era possibile superare tale esito senza una soluzione alternativa dotata di maggiore forza persuasiva, richiamando il tema della motivazione rafforzata. Alla declaratoria di inammissibilità è seguito, ex art. 616 c.p.p., il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata come base della imputazione di violenza sessuale.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Base della pronuncia assolutoria di merito, pronunciata in ragione del dubbio sulla responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo finale per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme assolutoria, il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una nuova lettura delle prove è inammissibile, se non si confronta specificamente con la motivazione concordemente resa dai giudici di merito.
  • Quando il giudice di appello conferma una assoluzione fondata sul ragionevole dubbio, per riformare l'esito occorre una soluzione alternativa dotata di maggiore forza persuasiva rispetto a quella già accolta, secondo il criterio della motivazione rafforzata.
  • La censura di vizio di motivazione non può limitarsi a contestare genericamente l'attendibilità delle prove, ma deve misurarsi con le effettive ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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