Cassazione Civile, Ordinanza n. 27631/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata depositata dalla contribuente e della mancata presentazione di una nuova istanza di trattazione nel termine previsto dall'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. n. 50 del 2017. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto l'appello della contribuente avverso la decisione di primo grado resa su un avviso di accertamento relativo a IVA e IRPEF per l'anno 2003. La società contribuente si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato e, successivamente, ha depositato istanza/documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018. Nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
La documentazione depositata dalla contribuente è stata ritenuta attestante l'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria.
art. 11, comma 10, quarto periodo, D.L. n. 50 del 2017
il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse
In assenza di una nuova istanza di trattazione nel termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando risulta documentalmente perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di legittimità non prosegue se non venga proposta la tempestiva istanza di trattazione richiesta dalla disciplina speciale.
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto dalla normativa sulla definizione agevolata comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata e della mancata istanza di trattazione, le spese possono essere compensate.
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