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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42164/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 4/02/2015. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di primo grado non era esecutiva in quanto la Corte di cassazione con sentenza n. 2067/2017 aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello per mancata notifica dell'estratto contumaciale; dopo la rinotifica, secondo la difesa, sarebbe rimasto pendente l'appello e dunque la prima sentenza non esecutiva. Inoltre sosteneva che la causa ostativa alla concessione del beneficio era già nota al giudice della cognizione e comunque la sospensione non poteva essere revocata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva ritenendo che la rinotifica dell'estratto contumaciale ha fatto decorrere un nuovo termine di impugnazione valido per tutte le parti e che la mancata impugnazione da parte dell'imputato ha determinato l'irrevocabilità della pronuncia di primo grado; l'incidente di esecuzione era quindi correttamente promosso davanti al Giudice dell'esecuzione. Dal fascicolo di primo grado risultava inoltre che il casellario in atti non riportava precedenti iscrizioni delle due condanne pregresse, con cui il condannato aveva già ottenuto in passato la sospensione condizionale: fatto che integra la violazione del limite imposto dall'art. 164, comma 4, c.p., configurando causa di revoca ai sensi dell'art. 168 c.p. Per tali ragioni il ricorso è ritenuto aspecifico e manifestamente infondato. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen. (comma quarto, prima parte)

    Il tribunale ha ritenuto che la presenza di precedenti già beneficiari della sospensione condizionale costituisce violazione del limite previsto dall'art. 164, comma 4, comportando causa di revoca del beneficio se sussistono cause ostative non valutate dal giudice che ha concesso la sospensione

  • art. 168 cod. pen.

    L'art. 168 è richiamato per affermare che la violazione del limite di cui all'art. 164 integra una causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per motivare l'obbligo del ricorrente al versamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Sentenza Corte di cassazione n. 2067/2017

    Richiamata nel motivo difensivo: la Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello per mancata notifica dell'estratto contumaciale; la decisione della Corte di merito interpreta però che la successiva rinotifica ha fatto decorrere nuovamente il termine di impugnazione e la mancata impugnazione ha reso irrevocabile la pronuncia di primo grado

Massime di principio

  • La rinotifica di un estratto contumaciale riavvia il termine per proporre impugnazioni per tutte le parti; se l'imputato non impugna, la sentenza di primo grado può divenire irrevocabile.
  • Il Giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se emergono, anche dal fascicolo di primo grado, cause ostative non considerate dal giudice che concesse il beneficio (ad es. precedenti per i quali era già stato concesso il beneficio), in base agli artt. 164 e 168 c.p.
  • Se il ricorso si limita a rilanciare gli stessi argomenti già esaminati dal giudice di merito senza elementi nuovi, può essere dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.
  • La parte che propone ricorso in cassazione può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è inammissibile e non sussistono ipotesi di esonero.
  • In materia esecutiva, il giudice dell'esecuzione è legittimato a trattare l'incidente di esecuzione quando la sentenza sia considerata passata in giudicato secondo i termini processuali risultanti dalla corretta notifica/rinotifica.

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