Cassazione Penale, Sentenza n. 13777/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto aggravato (sottrazione di energia elettrica) per difetto della condizione di procedibilità della querela. Il PM sosteneva che, in udienza del 30/06/2023, era stata effettuata una contestazione suppletiva dell'aggravante consistente nella sottrazione di un bene destinato a pubblico servizio, circostanza che, alla luce della novella dell'art. 624 c.p. (d.lgs. n.150/2022), avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; pertanto la contestazione suppletiva avrebbe dovuto revivificare l'azione penale nonostante il termine per la proposizione della querela fosse già decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che l'aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio non risultava contestata in fatto nell'originaria imputazione (richiamando la sentenza "Sorge") e che la contestazione suppletiva intervenuta il 30/06/2023 era tardiva. Richiamando le Sezioni Unite nella pronuncia "Domingo", la Corte ha affermato che il potere di contestare efficacemente un'aggravante si estingue quando è già maturata una condizione che impone al giudice di pronunciare la decisione di non doversi procedere (ex art. 129 c.p.p.); poiché, al momento della contestazione suppletiva, la condizione di procedibilità (querela) era già venuta meno per decorso del termine di cui all'art. 85 del d.lgs. n.150/2022, la contestazione non poteva far rinascere l'azione penale. Il ricorso è quindi rigettato e la decisione di non doversi procedere è confermata.
Norme richiamate
Disciplina la contestazione delle circostanze aggravanti; in linea di principio ammette contestazioni suppletive, ma il loro effetto è limitato dai principi costituzionali e processuali richiamati dalla giurisprudenza.
Prevede l'aggravante per il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la novella d.lgs. n.150/2022 ha inciso sulla procedibilità di talune fattispecie rendendole procedibili d'ufficio ove ricorra tale aggravante.
d.lgs. n.150 del 2022, art. 2, lett. i)
Ha modificato l'art. 624 c.p. introducendo o chiarendo la rilevanza della sottrazione di beni destinati a pubblico servizio e l'effetto sulla procedibilità del reato.
d.lgs. n.150 del 2022, art. 85
Contiene il termine per la proposizione della querela da parte della persona offesa; il decorso di tale termine ha fatto venire meno la condizione di procedibilità per l'azione penale originaria.
Disciplina la decisione del giudice quando manca la condizione di procedibilità; le Sezioni Unite hanno stabilito che una contestazione sopravvenuta non può efficacemente operare se nel frattempo è maturata la condizione che impone al giudice di pronunciare ai sensi di questo articolo.
art. 112 Cost.
Sancisce l'obbligo di esercizio dell'azione penale, principio richiamato a favore della possibilità di contestazioni suppletive, pur se tale principio incontra limiti qualora siano venute meno condizioni procedurali.
Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019 ("Sorge")
Definisce il concetto di "contestazione in fatto": è necessaria una formulazione degli elementi di fatto sufficientemente chiara e precisa, e la semplice indicazione della parte offesa non equivale a contestare la natura pubblica del servizio.
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")
Stabilisce che il potere di contestare efficacemente un'aggravante si arresta quando è già maturata la condizione che impone al giudice di pronunciare la decisione di non doversi procedere; pertanto una contestazione tardiva non può far rinascere l'azione penale.
Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015 (Scalia) e Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014 (B.)
Precedenti che riconoscono, in linea di principio, la possibilità di contestazioni suppletive fino alla chiusura del dibattimento come espressione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale, pur nella cornice dei limiti poi precisati dalle Sezioni Unite.
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 ("Barbagallo") e Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005 (PG in proc. De Rosa)
Ribadiscono il principio del contraddittorio con il Pubblico Ministero nella decisione di non doversi procedere e l'esigenza di rispettare tale principio nell'ambito delle contestazioni e delle pronunce che incidono sulla procedibilità.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante è, in linea di principio, ammessa fino alla chiusura del dibattimento, ma il suo effetto è limitato: non può revivificare l'azione penale se, prima della contestazione, è già venuta meno una condizione che impone la decisione di non doversi procedere (art. 129 c.p.p.).
- Perché una circostanza aggravante si consideri "contestata in fatto" nella precedente imputazione è necessario che gli elementi di fatto che la integrano siano espressi in modo chiaro e preciso; la semplice indicazione della parte offesa non basta a qualificare la contestazione come "in fatto" (principio "Sorge").
- Il decorso del termine per la proposizione della querela (ove previsto) produce la perdita della condizione di procedibilità: una successiva contestazione, anche se formalmente tardiva, non può operare la reviviscenza dell'azione penale se la situazione procedurale è ormai determinata.
- Il Pubblico Ministero, se intende far valere aggravanti che incidono sulla procedibilità, deve tempestivamente inserirle nell'imputazione o procedere nelle forme che evitino la maturazione della condizione di non procedibilità; affidarsi esclusivamente a contestazioni suppletive comporta il rischio di inefficacia se nel frattempo si è già determinato il venir meno della procedibilità.
- La difesa può opporsi efficacemente a contestazioni suppletive tardive sostenendo la maturazione di condizioni ostative alla prosecuzione del processo (es. decorso del termine di querela), invocando i principi di contraddittorio e di certezza procedurale.
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