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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6414/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare custodiale per i reati di trasferimento illecito di valori (art. 512-bis c.p.) aggravati dall'agevolazione di una cellula 'ndranghetista. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dei termini per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.), con conseguente inefficacia della misura; (2) illegittima "integrazione" dell'addebito in sede di riesame e carenza di motivazione rispetto alla finalità elusiva delle misure di prevenzione; (3) mancanza del dolo specifico e della consapevolezza circa le misure di prevenzione colpenti Alvaro; (4) omissione di valutazione di elementi difensivi (memoria sulle vicende del bar/pasticceria "Iside" e sulla professione del ricorrente); (5) travisamento delle intercettazioni e degli elementi probatori; (6) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante "agevolativa" per assenza del profilo soggettivo; (7) carenza delle esigenze cautelari e possibile applicazione di misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la computazione del termine per la trasmissione degli atti (dies a quo non computatur) e ha escluso la tardività. Ha confermato che la precisazione della finalità elusiva delle misure di prevenzione, pur emersa in sede di riesame, non ha leso il diritto di difesa perché il compendio indiziario rimaneva lo stesso e la modifica rientra nei limiti consentiti. I motivi che richiedevano la rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità delle intercettazioni sono stati dichiarati non consentiti in Cassazione salvo specifico travisamento, non dimostrato. L'aggravante "agevolativa" è stata ritenuta provata: la condotta era finalizzata a favorire la cellula 'ndranghetista e il ricorrente era consapevole della finalità agevolatrice in virtù del contesto e delle autorizzazioni ricevute. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti e proporzionate alla misura, con concreto pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente alle spese e ordine di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini del provvedimento collegato alla continuità della detenzione.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato di trasferimento fraudolento di valori è integrato anche quando i beni non provengono da delitto: la norma tutela dall'intestazione fittizia mirata a sottrarre beni a misure di prevenzione, indipendentemente dalla provenienza delle risorse.

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 5 e comma 10)

    Stabilisce il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; il giorno di presentazione della richiesta (dies a quo) non si computa ai sensi dell'art. 172 c.p.p., per cui la trasmissione effettuata dopo cinque giorni è tempestiva se calcolata correttamente.

  • art. 172 cod. proc. pen. (comma 4)

    Regola il computo dei termini processuali con esclusione del dies a quo; applicata per il calcolo del termine di trasmissione per il riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per la parte privata che propone un ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94 (comma 1-ter e comma 1-bis)

    Regolano gli adempimenti da compiere quando la decisione non determina la rimessione in libertà: la Corte ordina la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto per gli adempimenti disciplinati dai commi citati.

Massime di principio

  • Il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame va computato escludendo il dies a quo: una richiesta depositata in un giorno e la trasmissione entro cinque giorni successivi è tempestiva.
  • La modifica o integrazione dell'addebito in sede di riesame non impedisce al giudice di confermare la misura se il compendio indiziario alla base della misura rimane lo stesso e la difesa ha potuto confrontarsi con quegli elementi.
  • In Cassazione non è consentita la rinnovata valutazione del 'merito' delle prove o della credibilità delle intercettazioni salvo che venga allegato e dimostrato un travisamento manifesto e decisivo della prova.
  • L'aggravante 'agevolativa' si valuta anche in relazione alla consapevolezza del concorrente circa la finalità mafiosa perseguita dal compartecipe: non è necessario che il concorrente fosse personalmente animato da propositi mafiosi, ma che fosse consapevole di agevolare l'associazione.
  • Per contestare l'applicazione di misure cautelari occorre fornire censure che investano la logica della motivazione o dimostrino specifiche illegittimità procedurali; mere rivalutazioni degli indizi devono essere svolte nel giudizio di merito e non in sede di legittimità.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità indiziaria, insufficienza di misure meno afflittive) devono essere valutate nel contesto cronologico e fattuale: condotte sistematiche e persistenti rafforzano la congruità della custodia cautelare.

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