Cassazione Civile, Ordinanza n. 09245/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una azienda sanitaria locale a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata provvisoriamente nel periodo novembre 2007-febbraio 2008, poi cedute alla società ricorrente. In primo grado l’opposizione era stata rigettata con conferma del decreto ingiuntivo, ritenendosi esistenti i rapporti contrattuali e infondate le contestazioni su regressione tariffaria, tetti di spesa e ulteriori decurtazioni. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto il gravame dell’ASL e ha revocato il decreto ingiuntivo, reputando mancante la prova dell’accreditamento della struttura e non idonea la documentazione prodotta dalla creditrice in comparsa conclusionale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 124 disp. att. c.p.c. e 2700 c.c. per avere la Corte escluso la valenza probatoria del certificato di cancelleria attestante il passaggio in giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto e già dichiarato esecutivo con provvedimento del giudice; 2) violazione degli artt. 124 disp. att. c.p.c., 116 c.p.c. e 2700 c.c. per avere la Corte negato efficacia probatoria a certificazioni di cancelleria attestanti il passaggio in giudicato di altre sentenze tra le stesse parti, che secondo la ricorrente comprovavano il giudicato sull’accreditamento provvisorio della struttura anche per l’anno 2008. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso sia l’esistenza del decreto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto, sia la rilevanza delle certificazioni di cancelleria relative al passaggio in giudicato di precedenti decisioni tra le stesse parti. Ha affermato che tali attestazioni, rilasciate dal cancelliere ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., hanno efficacia probatoria come atti pubblici ex art. 2700 c.c. e non possono essere disconosciute con un sindacato di merito sul loro contenuto, essendo necessaria, per metterne in discussione la fede privilegiata, la querela di falso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto dei giudicati già formatisi e valutarne l’effettiva incidenza sui rapporti dedotti in causa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal cancelliere
Il cancelliere è l’organo deputato a rilasciare l’attestazione del passaggio in giudicato; tale certificazione ha natura di atto pubblico e non può essere liberamente svalutata dal giudice di merito.
Le attestazioni di cancelleria fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
La Corte rileva che il decreto ingiuntivo risultava in atti dichiarato esecutivo dal giudice, sicché era errato affermare che non fosse mai stato dichiarato esecutivo.
provvedimento di definitiva esecutorietà
Richiamato unitamente all’art. 647 c.p.c. per indicare il provvedimento giudiziale che rende definitivo il decreto ingiuntivo.
La Corte osserva che i rilievi sui giudicati non possono tradursi in un sindacato di merito sulle attestazioni di cancelleria; eventuali vizi o contestazioni seguono i rimedi previsti dall’ordinamento.
Citato nel ragionamento della Corte per evidenziare che le certificazioni di cancelleria non potevano essere disattese sulla base di valutazioni meramente interne al loro contenuto.
notificazione della sentenza ai domicili eletti
Richiamato nel certificato di passaggio in giudicato per attestare la regolare notificazione della sentenza.
termine breve per l’impugnazione
Richiamato nel certificato di cancelleria per verificare l’assenza di impugnazioni tempestive e, quindi, il passaggio in giudicato.
ricorso per cassazione e revocazione
Richiamato nel certificato di passaggio in giudicato quale parametro di verifica dell’assenza di rimedi impugnatori tempestivi.
Il motivo di ricorso lo invoca per censurare la valutazione delle prove; la Corte accoglie il motivo nei limiti in cui il giudice di merito aveva impropriamente disconosciuto il valore legale di atti pubblici.
Massime di principio
- Le certificazioni di cancelleria rilasciate ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. attestano fatti rientranti nelle funzioni del cancelliere e, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..
- Il giudice di merito non può sostituire una propria valutazione al valore probatorio legale dell’attestazione di passaggio in giudicato, se non attraverso gli strumenti processuali idonei a contestare la falsità dell’atto pubblico.
- Se dagli atti risulta un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal giudice, è erroneo negarne l’esistenza o la rilevanza probatoria sulla base di una lettura incompleta della documentazione di cancelleria.
- I giudicati esterni tra le stesse parti, se ritualmente provati mediante attestazioni di cancelleria, devono essere presi in considerazione dal giudice del rinvio nella misura in cui possano incidere sui rapporti dedotti in causa.
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