Cassazione Penale, Sentenza n. 46104/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (in luogo dell'obbligo di presentazione alla P.G.) in relazione ai reati: violazione della misura di prevenzione (art. 75 D.L.vo 159/2011), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduce carenza o illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria: sostiene che la breve distanza tra i Comuni di Cinisi e Terrasini rendeva verosimile la mancata consapevolezza dell'allontanamento dalla misura di prevenzione; che i furgoni oggetto di ricettazione erano intestati ad altri e quindi non potevano integrare la ricettazione; e censura la valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo indebita la valorizzazione di precedenti penali risalenti nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e/o generici. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione dettagliata e congrua: la fuga dell'indagato alla vista degli operanti è indice di consapevolezza della violazione della prescrizione della misura di prevenzione; le manovre di guida hanno integrato gli elementi del reato di resistenza a pubblico ufficiale; i furgoni presentavano segni di alterazione tali da far ritenere la disponibilità degli stessi da parte dell'indagato idonea a integrare la ricettazione, indipendentemente dall'intestazione formale; quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha correttamente ritenuto il pericolo di recidiva sulla base della personalità dell'imputato, dei precedenti specifici e della commissione di reati durante la vigenza della misura di prevenzione, nonché dell'episodio del maggio 2022 per il quale era stata pronunciata assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), che però non esclude la rilevanza storica e giuridica del reato ai fini cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata per la disciplina del contraddittorio scritto nel procedimento; usata per evidenziare il rito adottato nel procedimento di impugnazione.
art. 16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15
Richiamato come modifica del termine di vigenza della richiamata disciplina procedurale; rilevante solo per la correttezza formale del procedimento.
art. 75, co.2, D.L.vo 159/2011
Norma sulla violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione (sorveglianza speciale); la Corte ha ritenuto che la fuga dell'indagato dimostrasse la consapevolezza della violazione e quindi la sussistenza degli indizi per il reato.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui le manovre di guida finalizzate a impedire l'inseguimento integrano il reato anche se non c'è uso di violenza fisica diretta.
Ricettazione; il Tribunale ha ritenuto che la disponibilità di veicoli con evidenti segni di alterazione fosse idonea a integrare il reato indipendentemente dall'intestazione formale dei mezzi.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha chiarito che l'assoluzione per applicazione di tale causa non elimina l'esistenza storica e giuridica del reato e che l'evento è comunque rilevante ai fini della valutazione del pericolo di recidiva.
Norma richiamata con riguardo alla rilevanza, ai fini di altri giudizi, dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha usato precedenti giurisprudenziali per evidenziare la persistenza degli effetti registrativi.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata nelle prescrizioni di trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali alla sentenza.
Massime di principio
- La fuga alla vista degli operatori può essere valorizzata come elemento di consapevolezza della violazione di una prescrizione (es.: divieto di allontanarsi dal Comune) e quindi come indizio di colpevolezza.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessaria una violenza diretta: manovre di guida finalizzate a impedire l'inseguimento possono integrare il reato se ostacolano concretamente l'esercizio della funzione e creano una percezione di pericolo.
- La ricettazione può essere configurata anche quando i beni sono formalmente intestati ad altri, se emergono segni obiettivi (es.: alterazioni identificative) che dimostrano la disponibilità o il controllo del bene da parte dell'indagato.
- L'assoluzione per applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non cancella l'esistenza storica e giuridica del reato; tale circostanza può essere rilevante nella valutazione del pericolo di recidiva e di altre esigenze cautelari.
- Le censure generiche o non circostanziate rispetto alla motivazione del giudice del riesame sono, di regola, dichiarate inammissibili: il ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può tenere conto non solo di precedenti penali ma anche della condotta dell'indagato durante l'eventuale vigenza di misure (es.: commissione di reati in costanza di sorveglianza speciale) per valutare la pervicacia e il rischio di recidiva.
- La rilevanza fattuale (comportamenti concreti, segni di alterazione dei beni, modalità di fuga) può prevalere su considerazioni meramente formali (come l'intestazione dei veicoli) nella ricostruzione degli elementi di reato.
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