Cassazione Penale, Ordinanza n. 04290/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato la piena configurabilità del reato di cui all'art. 353 c.p. nei fatti descritti e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Dal testo emerge che l'unico motivo riguardava la contestazione della configurabilità del reato di turbata libertà degli incanti, sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti per applicare l'art. 353 c.p. in relazione alla partecipazione dell'ente per conto del quale egli operava a una gara ad evidenza pubblica bandita da una società a capitale pubblico incaricata della gestione dei rifiuti per conto di un consorzio comunale.
Norme richiamate
La Corte ritiene pienamente configurabile il reato di turbata libertà degli incanti nella partecipazione dell'ente rappresentato dall'imputato a una gara ad evidenza pubblica indetta da soggetto a capitale pubblico incaricato della gestione dei rifiuti per conto di un consorzio comunale.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il solo motivo dedotto censura in modo manifestamente infondato la configurabilità del reato, senza introdurre questioni idonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
- La turbata libertà degli incanti può essere ravvisata anche in relazione a una gara ad evidenza pubblica indetta da una società a capitale pubblico incaricata di un servizio pubblico, se la condotta dell'agente si inserisce nella partecipazione alla procedura in modo lesivo della regolarità della gara.
- La partecipazione a una procedura concorsuale pubblica non esclude di per sé l'applicabilità dell'art. 353 c.p., quando la contestazione attiene a condotte idonee a turbare il libero svolgimento della gara.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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