Cassazione Civile, Sentenza n. 36353/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censurava la validità del procedimento disciplinare e della sanzione (licenziamento), deducendo la nullità per incompetenza dell'organo che ha proceduto, alla luce dell'art. 55-bis (segnatamente della necessità di individuazione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari - UPD e del principio di terzietà). Il tema centrale è se il giudice possa rilevare d'ufficio una nullità sostanziale basata su fatti non precedentemente acquisiti al processo o non allegati tempestivamente dalle parti, ovvero se il giudice sia tenuto a limitarsi alla verifica di fatti già introdotti nel dibattimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la rilevazione d'ufficio di una nullità possa avere corso solo quando il contenuto fattuale della nullità emerga già dagli atti o dalle allegazioni di parte; non è consentito al giudice avviare un'indagine esplorativa per acquisire fatti nuovi estranei al processo al fine di fondare la rilevazione d'ufficio. Nel caso di specie i fatti emersi mostravano che a procedere non era il superiore dell'ufficio di Catania del ricorrente e quindi non sussisteva la violazione di competenza per aver agito il diretto responsabile dell'ufficio di servizio; viceversa la circostanza relativa alla formale individuazione dell'UPD (se il Direttore fosse o meno costituito in UPD) non risultava né positiva né negativamente dagli atti e non poteva essere assunta d'ufficio dal giudice. Pertanto mancavano i presupposti fattuali e processuali perché la rilevazione d'ufficio della nullità avesse corso, e il ricorso va rigettato; il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 55-bis (d.lgs. / normativa disciplinare pubblica, versione ratione temporis applicabile)
Stabilisce la competenza per i procedimenti disciplinari: le sanzioni più gravi (tra cui il licenziamento) sono di competenza dell'UPD individuato dall'amministrazione per garantire terzietà; le sanzioni minori possono essere irrogate dal responsabile della struttura quando questi abbia qualifica dirigenziale. La Corte interpreta la norma come volta a garantire la terzietà dell'organo che procede per le sanzioni più gravi, lasciando alle amministrazioni margini organizzativi per individuare l'UPD.
d.lgs. n. 75/2017 (modifiche all'assetto disciplinare)
Conferma la ratio dell'art. 55-bis in chiave di terzietà; le modifiche non alterano il principio secondo cui la competenza per le sanzioni gravi deve essere attribuita a un soggetto terzo rispetto al lavoratore e al capo struttura.
Richiamato nel contesto dei limiti processuali: la proposizione tardiva di eccezioni da parte della parte non può essere utilizzata per introdurre fatti nuovi nel processo in modo da sollecitare una rilevazione d'ufficio di nullità; la Corte sottolinea che l'aggiunta tardiva di circostanze eccede i limiti processuali.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata; la Corte dichiara corretta la motivazione ex art. 384 c.p.c. e perciò rigetta il ricorso.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Norma relativa al contributo unificato; la Corte dà atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente secondo i presupposti processuali.
Massime di principio
- La rilevazione d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile solo se il fatto che fonda la nullità è già stato introdotto nel processo, tramite allegazioni di parte o emersione dagli atti; il giudice non può esplorare fatti nuovi o ipotetici per creare ex novo l'oggetto di una nullità.
- Per le impugnazioni fondate su incompetenza dell'organo disciplinare (art. 55-bis), è necessario che dal materiale processuale risulti in modo positivo o negativo la circostanza organizzativa che si assume invalida (es. mancata individuazione dell'UPD o individuazione irregolare); in mancanza la censura è inammissibile se si fonda su fatti non acquisiti.
- La ratio dell'art. 55-bis è la tutela della terzietà: se il procedimento disciplinare non è stato condotto dal diretto responsabile dell'ufficio del lavoratore, non sussiste automaticamente violazione di competenza; occorre verificare chi sia stato formalmene individuato come UPD e tale verifica richiede che i relativi fatti siano nel processo.
- Le parti hanno l'onere di allegare tempestivamente le circostanze decisive per far valere eccezioni di nullità o incompetenza; la proposizione tardiva dell'eccezione non può trasformare il processo in una sede per acquisire nuovi fatti o prove estranee al materiale già in causa.
- Se si ritiene di contestare l'identificazione dell'UPD o la sua terzietà, la contestazione deve essere sostenuta da allegazioni e prove già in atti o tempestivamente proposte: in difetto, il giudice non può supplire procedendo d'ufficio a indagini esplorative.
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