Cassazione Civile, Sentenza n. 36356/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento della mancata assegnazione del trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017: pur essendo collocata nella fase B (con preferenza prevista dall'art. 1, co. 108, L. 107/2015 per i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015), non ottenne il posto. Successivamente risultò che tre posti disponibili dopo la fase B erano stati assegnati, in sede di conciliazione, a candidati ammessi alla fase C. Policardi dedusse l'inosservanza delle regole di attribuzione e la conseguente spettanza di uno dei posti reclamati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano e ha rinviato al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che la domanda di trasferimento abbia natura di azione di adempimento e che fosse sufficiente l'allegazione dell'inosservanza delle regole di attribuzione; la questione su quale specifico candidato avesse titolo al posto è questione di merito e di prova e richiede l'acquisizione di materiale istruttorio e il contraddittorio nei confronti degli altri candidati aventi interesse (litiosconsorzio necessario). Perciò, poiché in primo grado non era stato realizzato il necessario contraddittorio con gli altri concorrenti, la causa va riesaminata dopo integrazione delle parti.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana - art. 24
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di azione; la Corte non ha accolto la tesi che la mancata menzione di elementi probatori nella domanda ne comportasse l'inammissibilità.
Costituzione della Repubblica Italiana - art. 11
Richiamato dalla ricorrente; richiamo menzionato nel ricorso ma non decisivo ai fini della statuizione sulla necessità del contraddittorio e sulla natura dell'azione.
La ricorrente sosteneva che, per criteri di vicinanza della prova, fosse al Ministero l'onere di provare l'esistenza di candidati con titoli migliori; la Corte ha chiarito che la questione della prova dell'effettiva spettanza del posto è questione di merito e istruttoria, non un requisito formale della domanda.
Legge 13 luglio 2015, n. 107 - art. 1, comma 108
"art. 1, co. 108, L. 107/2015"
Prevede una preferenza per i docenti immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015 (collocati nella fase B); la censura riguarda la mancata applicazione di tale criterio rispetto a posti poi assegnati a candidati di fase C.
Codice di Procedura Civile - art. 360, n. 3
Richiamato come motivo di cassazione per violazione di norme costituzionali e di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo, pronunciando la cassazione.
Codice di Procedura Civile - art. 383, comma 3
Norma che disciplina l'effetto della mancata partecipazione di controinteressati essenziali: la Corte l'ha richiamata per affermare l'obbligo di integrazione del contraddittorio.
Codice di Procedura Civile - art. 354, comma 1
Richiamato in relazione al potere del giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando riscontri che parti necessarie non sono state convocate; ha imposto la cassazione e il rinvio per integrare il processo.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8-bis
Citato in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero con conclusioni scritte nel giudizio di legittimità; utilizzato solo in ordine processuale per le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.
Massime di principio
- La domanda giudiziale per ottenere un trasferimento docente ha natura di azione di adempimento: per introdurla è sufficiente l'allegazione dell'inosservanza delle regole di attribuzione vincolanti per la P.A.
- La prova sulla effettiva spettanza del posto a favore del ricorrente rispetto ad altri concorrenti è materia di merito e istruttoria e non può essere imposta come requisito formale della domanda iniziale.
- Quando l'assegnazione di un posto ha effetti diretti sulla sfera giuridica di altri candidati (posti limitati), sussiste un litisconsorzio necessario: il giudizio dev'essere svolto in contraddittorio con tutti i concorrenti rilevanti e con gli attuali titolari dei posti contestati.
- Se il contraddittorio necessario non è stato instaurato, il giudice deve ordinare l'integrazione delle parti; in mancanza la decisione è soggetta a cassazione e rinvio.
- Se l'attore si limita a domandare il solo risarcimento del danno (e non la declaratoria di inefficacia della selezione o la riformulazione della graduatoria), il contraddittorio con altri candidati può non essere necessario e può essere sufficiente l'istruttoria limitata contro la P.A.
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