Cassazione Civile, Sentenza n. 36266/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la condanna dell'Università di Palermo al pagamento di corrispettivi per l'attività di direzione di più testate giornalistiche universitarie e per incarichi didattici in qualità di Direttore della Scuola di Giornalismo (con relativo laboratorio). La Corte d'Appello aveva ritenuto che i contratti tra le parti rientravano nell'ambito formativo e didattico e dunque coprivano complessivamente le attività svolte, escludendo la sussistenza di un rapporto di subordinazione o il diritto a distinte remunerazioni. In Cassazione Fidora ha censurato l'omesso esame dell'art. 6 dello Statuto della Scuola (che prevedeva un compenso non inferiore a quello dei professori a contratto), ha sostenuto che le mansioni di Direttore della Scuola erano distinte da quelle di direttore delle testate e che la nomina separata del 23.4.2003 dimostrava tale distinzione; ha altresì dedotto che lo svolgimento concreto delle mansioni era pacifico e non contestato dall'Università. Infine ha dedotto vizio sul punto delle spese di causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato indicando che gli accordi di collaborazione erano idonei a ricomprendere le attività svolte nell'ambito di una funzione mista redazionale e didattica e che non erano emersi elementi a fondare un inquadramento subordinato. La Suprema Corte ha osservato che il ricorso non conteneva la trascrizione o la puntuale produzione dei contratti e delle delibere citate, né la loro precisa localizzazione negli atti di merito, come richiesto dall'art. 369 c.p.c.; perciò le censure non consentivano di verificare l'erroneità della motivazione della Corte d'Appello. Anche il motivo relativo alle spese è stato ritenuto inammissibile come non idoneo a configurare un autonomo vizio. Non è stata disposta condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, dato che la resistente si era limitata alla costituzione senza svolgere difesa attiva. La Corte ha inoltre rilevato gli adempimenti in materia di contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per lamentare omissione di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché mancava la documentazione probatoria necessaria a dimostrare l'errore nella valutazione di merito.
Invocato per presunte violazioni di norme e vizi di motivazione; la Corte ha affermato che le censure non sono idonee quando manchi la specificità e la produzione dei documenti su cui si fondano le critiche.
Richiamati in relazione all'onere della prova e alla valutazione della stessa; la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non abbia correttamente affrontato la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Norma che impone la produzione in cassazione di documenti decisivi o, quanto meno, la loro precisa localizzazione nei fascicoli di merito; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato assolvimento di questo onere.
Richiama il principio di specificità e autonomia del ricorso per cassazione; la Corte ha affermato che il ricorso deve esporre in modo pregnante e pertinente i passaggi e i documenti su cui si fondano le censure.
Norma sulle spese di lite; il ricorrente deduceva l'erronea decisione sulle spese, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile poiché le spese seguono la soccombenza e l'accertamento del diritto sarebbe conseguenza di un eventuale accoglimento, non un vizio autonomo.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. L. 176/2020
Norma richiamata in punto di deposito delle conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; il P.M. ha depositato memoria ai sensi di questa disposizione.
art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis DPR 115/2002
Richiamate dalla sentenza in relazione all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale integrazione.
art. 6 dello Statuto della Scuola di Giornalismo (citato nel ricorso)
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il compenso del Direttore della Scuola fosse distinto e previsto in misura non inferiore a quella dei professori a contratto; la Corte di merito non ha ritenuto dimostrato che quelle mansioni fossero estranee al contenuto degli accordi di collaborazione.
Massime di principio
- In cassazione la contestazione delle valutazioni di fatto del giudice di merito è ammissibile solo se accompagnata da specificità e da documentazione: bisogna produrre i contratti e le delibere rilevanti o indicarne la precisa localizzazione nei fascicoli di merito (art. 369 c.p.c.).
- Se si contesta l'interpretazione di accordi contrattuali occorre riportarne testualmente i punti rilevanti e spiegare perché la lettura del giudice di merito sia illogica o contraddittoria; formulate ricostruzioni generiche non bastano.
- Le censure in cassazione devono mirare a vizi di diritto o a gravi errori logici della motivazione; non è sufficiente esprimere un diverso apprezzamento dei fatti senza fornire elementi di prova o riferimento documentale.
- Per far valere la sussistenza di un rapporto distinto (es. incarico istituzionale separato o subordinazione) è importante dimostrare l'esistenza di atti formali distinti (nomine, delibere), profili organizzativi e di eterodirezione, e che tali elementi fossero posti a base della decisione di merito.
- Sulle spese: il principio della soccombenza opera normalmente, ma la Corte di Cassazione può non disporre condanne alle spese se la parte resistente non ha effettivamente svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
- Nelle controversie su compensi e qualificazione del rapporto di lavoro universitario, la documentazione negoziale e statutaria (es. statuti, contratti di collaborazione, delibere di incarico) ha rilevanza centrale: la loro mancata produzione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36350/2021 del 23/11/2021
- Sentenza lavoro · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36353/2021 del 23/11/2021
- Sentenza lavoro · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36356/2021 del 23/11/2021
- Sentenza lavoro · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35994/2021 del 22/11/2021
- Sentenza lavoro · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35997/2021 del 22/11/2021
- Sentenza lavoro · 25 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36729/2021 del 25/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →