Cassazione Civile, Sentenza n. 35997/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Assini impugnava il licenziamento disciplinare conseguente alla riapertura del procedimento disciplinare chiuso temporaneamente in attesa degli esiti penali. Contestava la tardività della ripresa e della nuova contestazione (in particolare l'addebito relativo alla percezione di regalie), sostenendo che le modifiche dell'addebito non potevano essere introdotte dopo la sospensione e che i termini di riattivazione dovevano decorrere dalla irrevocabilità della sentenza penale di proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riapertura del procedimento disciplinare disposta nel 2015 e la modifica dell'addebito in relazione a fatti già compresi nel più ampio quadro originario (favoritismi/corruzione). Ha stabilito che l'art.55-ter d.lgs.165/2001 non si applica ai procedimenti aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore e che la P.A. poteva attendere la definizione anche delle impugnazioni "a fini civili" promosse dalla parte civile (qui la Provincia/Città Metropolitana) prima di considerare definitivi gli effetti penali rilevanti ai fini disciplinari. Ha altresì escluso la tardività della contestazione e confermato che la riapertura (15.12.2015) e la convocazione (11.2.2016) sono tempestive rispetto al dovere di riattivazione.
Norme richiamate
d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (art.55, art.55-ter, art.55-bis, art.72, art.73)
L'art.55-ter (introdotto dal d.lgs.150/2009) non si applica ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore; l'art.55 (e norme dell'epoca) permette di riprendere e, se contenuto nell'ambito originario, modificare l'addebito alla luce degli esiti penali. L'art.72 co.4 ha efficacia disapplicativa di alcune norme procedurali del DPR 3/1957 per il pubblico impiego privatizzato.
D.P.R. 3/1957 (art.97, co.3)
Non applicabile al rapporto di lavoro privatizzato regolato dai contratti collettivi richiamati all'epoca; inoltre la Corte ricorda la pronuncia costituzionale che ne ha censurato profili in relazione alla decorrenza di termini, confermando che la P.A. è tenuta a riattivare il procedimento solo quando gli esiti penali (anche le impugnazioni a fini civili) risultino definitivi.
Codice di procedura penale (art.653 e art.573 c.p.p.)
L'art.653 attiene agli effetti del giudicato penale e la Cassazione ha sottolineato che la formazione di giudicato è influenzata dalle impugnazioni della parte civile: le impugnazioni "a fini civili" ostano alla definitività della pronuncia fino alla loro definizione, con effetti sulla riapertura disciplinare.
Legge 97/2001 (art.5, co.4)
Rilevante per sentenze di condanna, non applicabile nel caso di proscioglimento/assoluzione con valutazioni disciplinari successive su fatti ricompresi nell'originaria contestazione.
Contratti collettivi (art.10 CCNL 2010; art.29 CCNL area dirigenziale dell'epoca)
Le previsioni contrattuali che richiamano l'art.55-ter non incidono sui procedimenti aperti e sospesi prima dell'entrata in vigore della norma; le disposizioni contrattuali non possono imporre l'applicazione retroattiva delle nuove regole procedurali.
Sentenza Corte Costituzionale n.374/1995
Principio richiamato secondo cui, per ragioni di certezza e di tutela del contraddittorio, la decorrenza di termini per la riattivazione può dover attendere la definizione anche delle impugnazioni che incidono sugli effetti civili del giudicato penale.
Massime di principio
- Se il procedimento disciplinare è stato aperto e sospeso prima dell'entrata in vigore dell'art.55-ter d.lgs.165/2001, le nuove regole introdotte non si applicano retroattivamente: il procedimento resta regolato dalle norme e prassi vigenti al tempo dell'apertura.
- La P.A. può modificare l'addebito disciplinare al momento della riapertura purché le nuove contestazioni restino entro il perimetro dei fatti originariamente contestati; non è ammessa l'introduzione di fatti nuovi che alterino il nucleo dell'origine della contestazione.
- La riapertura del procedimento disciplinare dopo vicende penali deve attendere la definitività degli esiti penali rilevanti anche nelle impugnazioni "a fini civili" (es. impugnazione della parte civile), in quanto tali impugnazioni possono incidere sugli effetti del giudicato ai fini disciplinari.
- Non sussiste obbligo di contestare immediatamente elementi investigativi parziali se sono in corso ulteriori accertamenti destinati a definire il quadro; la tempestività della contestazione va valutata nel contesto e secondo criteri di ragionevolezza.
- Le misure cautelari già disposte (sospensioni) possono consolidare i loro effetti se, alla luce del procedimento disciplinare ripreso, emerge una sanzione definitiva che giustifica o supera la misura cautelare originaria.
- Quando la P.A. è parte civile nel processo penale, la sua impugnazione può ritardare la formazione del giudicato utile in sede disciplinare; la P.A. deve pertanto considerare l'esito di tali impugnazioni prima di ritenere definitivi gli accertamenti penali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 22 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35994/2021 del 22/11/2021
- Sentenza lavoro · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36356/2021 del 23/11/2021
- Sentenza lavoro · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36353/2021 del 23/11/2021
- Sentenza lavoro · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36350/2021 del 23/11/2021
- Sentenza lavoro · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36266/2021 del 23/11/2021
- Sentenza lavoro · 19 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 35587/2021 del 19/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →