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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35994/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le associazioni sindacali chiedevano il riconoscimento dei diritti sindacali derivanti da legge e contratti collettivi (in particolare diritto di informativa, convocazione e partecipazione alle riunioni relative a programmazione e organizzazione del lavoro) per le organizzazioni rappresentanti le minoranze linguistiche tedesca e ladina. RFI aveva modificato la prassi precedente negando tali diritti, ritenendo che dopo il referendum abrogativo dell'art.19, comma 1, lett. a) della legge 300/1970 le norme richiamate dalle OO.SS. non attribuissero automaticamente tali prerogative alle associazioni di minoranza, e si configurasse quindi l'assenza di obbligo legale o contrattuale di informativa e convocazione per quelle OO.SS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di RFI confermando la decisione della Corte d'appello di Trento che aveva riconosciuto la legittimazione e le domande delle associazioni sindacali. La Corte ha ritenuto che, in base a un'interpretazione dell'art.9 del DPR 6.1.1978 n.58 e in rapporto all'art.6 Cost., le associazioni sindacali delle minoranze linguistiche possono essere riconosciute, ai fini dell'esercizio dei diritti sindacali, anche legittimazione processuale ex art.28 co.1 L.300/1970, in quanto strumentale all'effettivo esercizio dei diritti collettivi. RFI è stata condannata alle spese di giudizio e ad ulteriori adempimenti processuali indicati nella sentenza.

Norme richiamate

  • DPR 6 gennaio 1978 n.58, art.9

    Interpretato in senso estensivo: riconosce alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche, in rapporto all'art.6 Cost., diritti necessari per l'effettivo esercizio della rappresentanza, ivi compresa la legittimazione processuale strumentale ex art.28 L.300/1970

  • D.L. 20 maggio 1993 n.148, art.5-bis (convertito nella L. 19 luglio 1993 n.236)

    Richiamata come fonte invocata dalle OO.SS. per il riconoscimento di specifiche prerogative sindacali; la Corte la considera nel complesso delle norme che tutelano le associazioni di minoranza

  • Legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei Lavoratori), art.19 comma 1 lettera a) e art.28 co.1

    La modifica normativa a seguito del referendum non escludeva, secondo la giurisprudenza richiamata, la possibilità che le norme regolamentari e costituzionali riconoscano diritti e la legittimazione in favore delle OO.SS. di minoranza; l'art.28 co.1 L.300/70 è utilizzato per fondare la legittimazione processuale delle associazioni in relazione ai diritti effettivamente esercitati

  • Art.6 Costituzione

    Richiamato come fondamento costituzionale del diritto di organizzazione sindacale e parametro interpretativo per riconoscere protezioni e prerogative alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche

  • DPR 24 maggio 2002 n.115, art.13 comma 1 quater (contributo unificato)

    Citato per la statuizione circa l'eventuale integrazione del contributo unificato dovuto dalla ricorrente

  • Giurisprudenza citata (orientamenti della Cassazione: nn.10848/06, 15083/15, 28629/05, 26898/14, 1468/02, 8231/00)

    Usata dalla Corte per sostenere che la legittimazione processuale del sindacato è strumentale all'effettivo esercizio dei diritti sindacali e che i principi costituzionali e la normativa regolamentare devono essere interpretati alla luce di tale finalità

Massime di principio

  • Le organizzazioni sindacali rappresentanti minoranze linguistiche possono essere riconosciute titolari di diritti sindacali e di legittimazione processuale quando tali prerogative siano strumentali all'effettivo esercizio della rappresentanza, in conformità all'art.6 Cost.
  • L'art.9 del DPR 58/1978 va interpretato in combinato con le garanzie costituzionali: norme regolamentari non possono, in astratto, derogare a diritti riconosciuti da norme superiori, ma l'accertamento della legittimazione processuale si svolge in funzione dell'effettività dei diritti invocati
  • La modifica normativa successiva (es. abrogazione parziale della legge 300/1970) non impedisce automaticamente il riconoscimento di prerogative sindacali se sussistono basi normative e costituzionali tali da giustificarne l'esercizio per le OO.SS. di minoranza
  • Il mutamento della prassi aziendale che sottrae riconoscimenti precedentemente accordati ai sindacati può integrare una violazione se i diritti erano comunque fondati su norme o sulla tutela costituzionale della rappresentanza
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare prima: i testi dei contratti collettivi applicabili, l'appartenenza a confederazioni maggiormente rappresentative o il riconoscimento regolamentare, la giurisprudenza pertinente; procedere con le azioni previste dallo Statuto dei Lavoratori (art.28 e successive) per ottenere accertamenti e tutele giudiziali

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