Cassazione Penale, Sentenza n. 35847/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 16/09/2022 che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 727 cod. pen. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova sostenendo che il collare posto al cane non fosse un "collare antiabbaio" (c.d. "no bark") a funzionamento automatico ma un collare da addestramento attivabile solo a distanza; quindi non vi sarebbe stata prova del concreto utilizzo dell'apparecchio e delle scosse elettriche che avrebbero cagionato le gravi sofferenze contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, manifestamente infondato e volto a contestare fatti e valutazioni probatorie che non erano stati specificamente dedotti in sede di merito. Il Collegio ha ritenuto attendibile la prova testimoniale dell'ufficiale di polizia giudiziaria, il quale aveva riscontrato sul collare il codice corrispondente a un modello "no bark" con due pioli metallici a contatto col collo e aveva acquisito il manuale che confermava il funzionamento automatico al latrare; la sentenza di merito aveva altresì argomentato, in modo non illogico, che durante il tempo in cui il cane era vagante aveva verosimilmente abbaiato e quindi subito le scariche. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; in conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che sanziona la detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura; applicata alla detenzione di un collare che produce scosse elettriche e gravi sofferenze all'animale.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, tra cui il pagamento delle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata qui per irrogare l'ammenda equitativa di Euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con modif. dalla L. 18/12/2020 n. 176
Normativa citata a supporto della possibilità per il Pubblico Ministero di formulare richieste scritte in Cassazione; nel procedimento il Procuratore generale ha trasmesso le sue conclusioni ai sensi di tale disposizione.
art. 544 ter cod. pen. (richiamato nella giurisprudenza citata)
Riferimento giurisprudenziale: alcune pronunce hanno ritenuto in casi analoghi la sussistenza del reato più grave di maltrattamento (art. 544 ter) quando le condotte determinano gravi sofferenze; la Corte qui richiama l'orientamento ma applica la qualificazione di cui all'art. 727 al caso concreto.
Massime di principio
- In Cassazione le censure che si limitano a contestare la valutazione dei fatti e della prova resa in primo o secondo grado, senza argomentazioni specifiche e senza essere state dedotte in modo puntuale in sede di merito, sono di regola inammissibili.
- Quando la sentenza di merito si basa su elementi materiali (sequestro dell'oggetto), corrispondenze di codici/manuali e testimonianza diretta dell'operatore che ha accertato il funzionamento, la Cassazione tende ad accettare la valutazione probatoria se non dimostrata la manifesta illogicità.
- Per i collari che erogano scosse automaticamente al latrare ("no bark") è possibile ritenere integrata la contravvenzione di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura se è provato che il dispositivo era attivo e idoneo a produrre sofferenze; per i collari attivabili a distanza, invece, occorre dimostrare il concreto utilizzo (attivazione) per accertare la produzione di gravi sofferenze.
- La mancata allegazione o prova, in grado di contestare specificamente la natura e il funzionamento del dispositivo, implica l'impossibilità di ottenere la revisione in sede di legittimità; il ricorrente non può ottenere che la Corte esegua nuovi accertamenti di fatto.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, oltre alle spese processuali può essere disposto il pagamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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