Cassazione Penale, Ordinanza n. 40613/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le censure sul trattamento sanzionatorio erano generiche e comunque formulate al di fuori dei casi tassativamente previsti per impugnare la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata con il pubblico ministero in relazione a un reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e a un altro reato non specificato nel testo. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivamente severo. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e lo ha dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro
indicato come uno dei reati oggetto dell'accordo di patteggiamento.
de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la definizione camerale/de plano del ricorso dichiarato inammissibile.
proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
delimita in modo tassativo i casi in cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il ricorso sulla sola severità della pena, nel caso concreto, è stato ritenuto estraneo a tali casi.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; censure proposte al di fuori di tali limiti sono inammissibili.
- La doglianza che si risolva in una critica generica all'entità della pena concordata non è, di per sé, idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano quando ricorrano i presupposti normativi previsti dal codice di rito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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