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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23911/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per plurime violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, commesse in continuazione. Nel ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, ha dedotto: 1) vizio di legge e motivazione, sostenendo che mancasse la prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, presupposto necessario per configurare il reato, e contestando l'utilizzabilità dei modelli DM10/UNIEMENS; 2) vizio di legge e motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) violazione dell'art. 53 L. 689/1981 per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, formulata in appello in subordine; infine ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto una mera riproposizione di una censura già adeguatamente respinta in appello, essendo legittimo considerare i modelli DM10 formati secondo il sistema UNIEMENS come prova della corresponsione delle retribuzioni. Il secondo motivo è stato giudicato generico, perché non indicava specificamente le ragioni dell'invocata concessione delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione di merito che ne aveva escluso il riconoscimento per la gravità dei fatti e per l'assenza di elementi positivi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, la sostituzione della pena detentiva in appello richiedeva il consenso dell'imputato o del difensore munito di procura speciale, consenso non validamente acquisito. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta non rilevabile, sia perché il termine non era ancora maturato alla data della sentenza impugnata, sia perché l'inammissibilità del ricorso precludeva il rilievo officioso di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale titolo di continuazione tra i reati contestati.

  • art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638

    norma incriminatrice dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, come sostituita dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016.

  • art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 8/2016

    indicato come fonte di sostituzione della disciplina incriminatrice originaria.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non sono dovute in base al solo stato di incensuratezza; il giudice può motivarne il diniego con l'assenza di elementi positivi e con la gravità del fatto.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato in tema di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria o altre pene sostitutive.

  • art. 545-bis c.p.p.

    nel testo previgente e in quello novellato, disciplina la sostituzione della pena detentiva; in appello, dopo la riforma del 2024, richiede il consenso dell'imputato (anche tramite procuratore speciale) nei termini previsti.

  • art. 598-bis c.p.p.

    come novellato dal D.Lgs. n. 31/2024, prevede in appello la possibilità per l'imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva tramite difensore munito di procura speciale entro il termine stabilito.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    la declaratoria di cause di non punibilità è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

  • D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31

    intervenuto sulla disciplina delle pene sostitutive e del giudizio d'appello, rilevando ai fini dell'individuazione del regime applicabile secondo il principio tempus regit actum.

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125

    richiamato quale riforma che ha inciso sull'art. 62-bis c.p. rendendo non sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • D.Lgs. 31 marzo 2024, n. 31

    citato per le modifiche in materia di sostituzione della pena e di consenso in appello.

Massime di principio

  • In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, i modelli DM10/UNIEMENS possono essere valutati come prova della corresponsione delle retribuzioni, poiché sono formati sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e non costituiscono meri atti interni privi di valore dimostrativo.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se formulata in modo generico e privo di specifica critica alla motivazione di merito; il giudice può legittimamente negarle valorizzando la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi, senza che l'incensuratezza sia di per sé sufficiente.
  • Nel giudizio di appello, la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria o altra pena sostitutiva richiede il consenso dell'imputato, che può essere espresso personalmente o dal difensore munito di procura speciale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • Quando sopravvengono modifiche normative in materia di impugnazioni e non vi sono disposizioni transitorie speciali, il regime applicabile si individua in base al momento di emissione del provvedimento impugnato, secondo il principio tempus regit actum.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e impedisce il rilievo officioso di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo che il fatto sia già ictu oculi non punibile nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La prescrizione non può essere dichiarata in cassazione se non è maturata alla data della sentenza impugnata e, comunque, non può essere rilevata in presenza di un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reato

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