Cassazione Penale, Ordinanza n. 10572/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi 5 di reclusione per la violazione del divieto impostole dal Questore, consistente nell'essersi trattenuta in piazza del Plebiscito, nei pressi di locali di somministrazione di bevande alcoliche, nonostante un provvedimento di DASPO urbano che le vietava l'accesso agli esercizi pubblici di quel tipo ubicati nella provincia di Ancona. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio istruttorio e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni di merito già esaminate dalla Corte territoriale e mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte d'appello era congrua, sorretta da risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 6, D.L. 14/2017
Norma posta a fondamento della condanna per la violazione del divieto del Questore relativo al cd. DASPO urbano; la permanenza nei luoghi e negli esercizi vietati integra il fatto contestato.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera rivalutazione del fatto e delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è censurabile una motivazione congrua e fondata su elementi probatori oggettivi.
- La violazione di un divieto di accesso o di stazionamento imposto dal Questore, in un contesto di DASPO urbano, può integrare il reato contestato anche sulla base della mera presenza nel luogo vietato, se accompagnata dagli ulteriori elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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