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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44459/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura della determinazione della base imponibile ai fini di dazio e IVA all'importazione, sostenendo che il valore del veicolo fosse stato assegnato in modo generico tramite "valutazione esperita su siti specializzati" invece che facendo riferimento al valore di transazione di merci identiche o similari (art. 69 d.P.R. n. 633/1972 e art. 74 Regolamento CE n. 952/2013); l'errore avrebbe fatto superare la soglia di punibilità di €10.000. (2) censura dell'inclusione dell'IVA all'importazione nella nozione di "diritti di confine" ai sensi dell'art. 282 d.P.R. n. 43/1973, sostenendo che orientamenti giurisprudenziali contrari escluderebbero l'IVA da tale categoria e dunque toglierebbero il superamento della soglia penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato entrambe le doglianze. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattasse, in realtà, di una censura motivazionale e non di una violazione di legge, non proponibile in cassazione salvo vizi motivazionali radicali, e ha ritenuto la motivazione del Tribunale sufficientemente lineare e coerente. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'IVA all'importazione rientra nella nozione di "diritti di confine", richiamando un precedente di legittimità (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022). Perciò il provvedimento impugnato è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 in via equitativa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle leggi doganali), art. 282

    La nozione di "diritti di confine" comprende, secondo la Corte, anche l'IVA all'importazione; la sua evasione può integrare il reato di contrabbando doganale.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 293

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativo alle sanzioni doganali/operazioni di importazione illecita; impiego congiunto con art. 282 per motivare il sequestro e la confisca.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), art. 69

    Riguarda la determinazione della base imponibile per l'IVA; la censura sulla modalità di determinazione del valore è stata ritenuta, dalla Corte, una critica alla motivazione applicativa piuttosto che una violazione di legge formale.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), art. 74

    Stabilisce regole per la determinazione del valore in dogana (valore di transazione); il ricorrente sosteneva che si doveva far riferimento al valore di transazione di merci identiche o similari, ma la Corte ha ritenuto la contestazione prevalentemente motivazionale.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b

    Regola i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha interpretato restrittivamente la possibilità di dedurre vizi di motivazione in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Attribuisce al ricorrente l'onere di sostenere le spese nel caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con condanna alle spese e versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

  • Disposizioni emergenziali (art. 23 d.l. n. 137/2020 e successive proroghe)

    Riferimento alla modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale con le forme previste dalle norme emergenziali; non incide sul merito.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo adottato per finalità di confisca, il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; le censure che mirano a contestare la valutazione o la motivazione del giudice del merito sono, di regola, inammissibili salvo vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico.
  • Le contestazioni circa la determinazione del valore in dogana (base imponibile per dazio e IVA) devono mirare a dimostrare una concreta violazione o errata applicazione della normativa sostanziale; se si sostengono soltanto errori di valutazione o apprezzamento dei fatti, la cassazione difficilmente ammetterà il motivo.
  • La giurisprudenza della Cassazione ha ricompreso l'IVA all'importazione nella nozione di "diritti di confine" ai fini dei reati doganali: nelle ipotesi di evasione doganale si deve dunque considerare l'IVA nel computo degli importi rilevanti per la qualificazione penale (es. soglia di €10.000).
  • Se si intende impugnare un provvedimento di sequestro per la determinazione della base imponibile, è consigliabile acquisire e proporre elementi probatori tecnici (perizie, stime comparate di transazione, documentazione di mercato affidabile) idonei a configurare una violazione di legge o l'assenza totale di motivazione, non solo critiche valutative.
  • In sede di cassazione va cura particolarmente attenta alla qualificazione del motivo (violazione di legge vs. vizio motivazionale): la scelta errata della doglianza può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di sostenere le spese e altre sanzioni pecuniarie.

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