Cassazione Civile, Ordinanza n. 27502/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Due geometri avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il compenso relativo a una prestazione professionale consistente nella verifica della possibilità edificatoria di un terreno e nella predisposizione di un progetto di massima per un’abitazione unifamiliare. Il committente proponeva opposizione sostenendo che la prestazione fosse inutile perché il fondo non avrebbe consentito ulteriore edificazione per esaurimento della cubatura e, soprattutto, che il contratto fosse nullo poiché l’incarico riguardava una costruzione con strutture in cemento armato e in zona sismica, attività eccedente le competenze dei geometri. La Corte d’appello aveva ritenuto inammissibile la nullità perché sollevata solo in appello e aveva confermato il compenso. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione delle norme sulla rilevabilità d’ufficio della nullità e sulle competenze professionali dei geometri; nullità del contratto per oggetto impossibile o per attività riservata ad altre professioni; erronea qualificazione dell’oggetto dell’incarico; omessa considerazione della contestazione del quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione. La decisione di merito è stata ritenuta errata perché la nullità del contratto, ove derivante da incarico professionale avente ad oggetto attività estranee alla competenza dei geometri, è rilevabile d’ufficio anche in appello e non può essere dichiarata inammissibile solo perché introdotta tardivamente. Il giudice del rinvio dovrà verificare in concreto tipologia ed entità delle opere in cemento armato e la riconducibilità dell’incarico alla competenza dei geometri.
Norme richiamate
richiamato insieme alle altre norme processuali a sostegno della censura del ricorrente sulla decisione di merito.
la nullità contrattuale, in quanto rilevabile d’ufficio, non può essere trattata come eccezione nuova inammissibile in appello.
la nullità del contratto può e deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, nei limiti degli accertamenti consentiti.
art. 16, comma 1, lett. l) r.d. n. 274/1929
richiamato per la disciplina delle limitate ipotesi in cui i geometri possono occuparsi di strutture in cemento armato.
art. 16, comma 1, lett. m) r.d. n. 274/1929
la competenza dei geometri è limitata alle modeste costruzioni civili, con esclusione delle opere con strutture in cemento armato salvo eccezioni tassative.
art. 1 r.d. n. 2229/1939
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina tecnica delle costruzioni in cemento armato.
la violazione dei limiti di competenza professionale può determinare nullità del contratto.
richiamato dal ricorrente in tema di esercizio delle professioni intellettuali.
norma sul contratto d’opera intellettuale richiamata per contestare la validità del rapporto.
se la prestazione è affidata per attività non consentita al professionista, questi non ha diritto al compenso.
richiamata in relazione alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato.
le opere in zona sismica comportano calcoli complessi che possono eccedere la competenza dei geometri.
richiamato nei motivi per contestare la determinatezza/possibilità dell’oggetto contrattuale.
richiamato nei motivi sulla qualificazione del rapporto come contratto d’opera.
richiamato nei motivi in tema di compenso del prestatore d’opera.
richiamato per vizio motivazionale della sentenza d’appello.
richiamato per difetto di motivazione della sentenza d’appello.
richiamato per sostenere l’impossibilità dell’oggetto del contratto.
parametro del motivo di ricorso per nullità processuale.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
parametro del quinto motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio anche in appello; pertanto il giudice non può dichiarare inammissibile la relativa questione solo perché non proposta in primo grado.
- Quando l’incarico professionale ha ad oggetto attività riservate per legge a una diversa categoria abilitata, il contratto è nullo e il professionista non può pretendere il compenso per l’attività vietata.
- Per stabilire se una costruzione rientri nelle competenze del geometra occorre valutare la complessità tecnica dell’opera; l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato e la collocazione in zona sismica sono indici rilevanti di eccedenza di competenza.
- In sede di legittimità la nullità è rilevabile solo se dagli atti risultano già acquisiti tutti gli elementi di fatto necessari a desumerla; in caso contrario è necessario il rinvio al giudice di merito per l’accertamento fattuale.
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