Cassazione Penale, Ordinanza n. 04907/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 c.p.p. e dell'aumento oltre il massimo della sanzione previsto dalla l. n. 103 del 2017 per i casi di inammissibilità. La condanna di merito è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, relativa all'inottemperanza all'ordine del Questore di Milano di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Pozzuoli in occasione di un incontro di calcio. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione, lamentando: la mancata risposta alle censure già svolte in appello circa la propria estraneità ai fatti contestati; il diniego della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, aspecifico e, per la parte residua, manifestamente infondato, perché proponeva questioni di merito non consentite in sede di legittimità e riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di appello. In particolare, la pretesa estraneità dell'imputato ai fatti era una deduzione nuova, non proposta in appello; quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale aveva escluso l'occasionalità delle condotte valorizzando le due pregresse condanne per il medesimo reato; quanto alle attenuanti generiche, aveva rilevato l'assenza di elementi positivi e la persistenza di precedenti penali, oltre all'inefficacia dissuasiva dei benefici già concessi in precedenza.
Norme richiamate
Norma incriminatrice violata per l'inottemperanza al provvedimento del Questore che impone la presentazione presso un ufficio di polizia in occasione di incontri sportivi.
La causa di non punibilità è esclusa quando non ricorre l'occasionalità della condotta; la presenza di precedenti specifici per il medesimo reato è indice ostativo alla particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, in ragione delle cause dell'inammissibilità.
Richiamato implicitamente per il vizio di motivazione dedotto in ricorso; la Corte ribadisce che in cassazione non sono ammissibili censure di merito mascherate da vizi motivazionali.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, prive della specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno delle censure.
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che sollecitino una nuova valutazione del merito o che si limitino a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio alla motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione non proposta nei motivi di appello integra una censura nuova e, come tale, non scrutinabile.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di elementi che denotino non occasionalità della condotta, tra cui precedenti specifici per il medesimo reato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato valorizzando l'assenza di elementi positivi, i precedenti dell'imputato e l'inefficacia di precedenti benefici sanzionatori già concessi.
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