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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26147/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparti)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda di usucapione avente ad oggetto l'"Archivio Antici Mattei". Il Tribunale di Macerata aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Ancona aveva rigettato l'appello dell'attore. Quest'ultimo proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente depositava un atto con cui documentava un accordo intervenuto tra tutte le parti sulla proprietà dell'archivio e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le controparti costituite resistevano con controricorso; altre parti rimanevano intimate.

La decisione

La Corte ha interpretato l'istanza del ricorrente come rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha compensato le spese e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che il meccanismo sanzionatorio dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 opera solo in caso di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non anche nel caso di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 391 c.c.

    richiamato quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso desunta dall'istanza della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile perché il raddoppio del contributo unificato opera solo in caso di integrale conferma della sentenza impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non in caso di estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    indicato come norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di cassazione sopravviene un accordo tra tutte le parti sulla situazione sostanziale controversa, l'istanza volta a far valere tale sopravvenienza può essere letta come rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, che è invece collegato alla conferma integrale della decisione impugnata o alla ordinaria inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese di lite senza statuizioni sul merito della controversia originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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