Cassazione Penale, Ordinanza n. 29787/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso viene dichiarato inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non è ricavabile il reato originariamente contestato né una modifica della posizione sostanziale dell'imputata rispetto alla sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo: mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; errato riconoscimento della recidiva; omesso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze riproducono censure già esaminate e respinte dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, richiamando le pagine 3-4 della sentenza impugnata. Non emerge dal testo il reato oggetto del giudizio, né altri dati fattuali ulteriori.
Norme richiamate
La Corte ritiene non meritevole di accoglimento la censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, perché già vagliata e disattesa in appello con argomenti corretti.
La doglianza sulla recidiva viene ritenuta riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello.
La censura sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche viene considerata già affrontata e disattesa dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e confutate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto non può essere accolta quando la Corte di merito abbia già fornito una motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica sul punto.
- Analogamente, le contestazioni sulla recidiva e sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti non superano il vaglio di legittimità se si risolvono nella mera reiterazione di questioni già decise dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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