Cassazione Penale, Sentenza n. 43397/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno del 03/07/2024 che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere del 01/08/2019 (poi tramutata in arresti domiciliari) per reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente contestava la motivazione e la corretta applicazione della legge da parte della Corte d'appello, sostenendo che quest'ultima avesse ripreso argomentazioni del GIP e fosse entrata nel merito valorizzando elementi ritenuti non decisivi nel giudizio di merito (assoluzione del Tribunale di Trani del 15/04/2022 per insufficienza di prove). Il P.G. ha chiesto l'inammissibilità; il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura del ricorrente non dimostrasse una manifesta illogicità della motivazione impugnata. La Corte ha ricordato che il giudice della riparazione svolge una valutazione ex ante e autonoma rispetto al giudice del merito, potendo considerare elementi processuali per stabilire se l'agente abbia causato l'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave. Nel caso sono stati valorizzati intercettazioni ambientali e telefoniche, dichiarazioni di detenuti, contatti frequenti con soggetti apicali dell'organizzazione e l'uso di linguaggio in codice (es. "mozzarella") come indizi idonei a far ritenere la gravità colposa della sua condotta e quindi l'oggettiva idoneità a creare l'apparenza di partecipazione delittuosa. Nonostante l'assoluzione nel merito, tali elementi hanno giustificato la misura cautelare e l'esclusione dell'indennizzo. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al rimborso di Euro 1.000,00 in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
Norme del testo unico sugli stupefacenti: indicano i reati contestati al ricorrente (traffico e associazione per delinquere in materia di stupefacenti). Nel processo sono l'oggetto dell'imputazione, ma nella valutazione della riparazione si considerano gli elementi che hanno indotto l'autorità a ritenere la loro configurabilità.
Norma richiamata per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente; la Corte la applica per la determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante e autonoma rispetto al processo penale per accertare se la condotta dell'interessato abbia costituito causa dell'ingiusta detenzione, senza rivalutare il merito come tale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro e altri)
Affermato il carattere autonomo e diverso della valutazione del giudice della riparazione rispetto al giudice penale, con ampia libertà di valutare il materiale probatorio per stabilire condizioni dell'azione civilistica di riparazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 (Denaro) e Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021 (Quarta)
Confermano che frequentazioni e rapporti ambigui con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare una causa ostativa al diritto all'indennizzo, purché il giudice della riparazione motivi adeguatamente la loro oggettiva attitudine ad essere indizi di complicità.
Giurisprudenza: Sez. 4, sentenza 18/09/2009, n. 48029
Stabilisce che l'uso di frasi in codice nelle conversazioni telefoniche, effettivamente finalizzate a occultare un'attività illecita, può integrare colpa grave idonea a escludere il diritto all'equo indennizzo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma ed ex ante rispetto al giudice penale: l'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo.
- Intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori/detenuti e frequentazioni con soggetti apicali possono costituire indici idonei a escludere l'indennizzo se il giudice motiva la loro attitudine a creare una falsa apparenza di colpevolezza.
- L'uso di linguaggio in codice nelle comunicazioni può essere considerato prova di colpa grave e giustificare misure cautelari, incidendo negativamente sulla richiesta di riparazione.
- Nel ricorso in Cassazione contro decisioni di riparazione è necessario contestare specificamente e analiticamente la motivazione impugnata; argomentazioni generiche o non fondate portano spesso a inammissibilità.
- Se il ricorrente è ritenuto responsabile, anche solo per colpa nella proposizione del ricorso, può essere condannato a spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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