Cassazione Penale, Ordinanza n. 34208/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 28 ottobre 2025, che lo aveva condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione come resistenza della condotta violenta diretta a opporsi alla propria identificazione e ha censurato la mancata considerazione dell’eventualità che le modalità dell’atto d’ufficio fossero arbitrarie o fossero state percepite come tali. Con il secondo motivo ha contestato l’esclusione della causa di non punibilità. Con il terzo ha denunciato il travisamento di una prova, sostenendone la decisività senza però specificare in che cosa consistesse l’errore né perché l’elemento fosse decisivo. Con il quarto ha chiesto una diversa valutazione degli elementi di fatto ai fini del riconoscimento della particolare tenuità, contestando la valutazione della violenza, delle conseguenze lesive e della persistenza dell’opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto alla qualificazione della condotta: gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’identificazione e l’opposizione violenta a tale attività integra resistenza a pubblico ufficiale; la censura sull’asserita arbitrarietà dell’atto è stata invece ritenuta generica. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione d’appello, che aveva ritenuto legittimo l’atto, escluso l’arbitrarietà e motivato in modo non manifestamente illogico l’esclusione della causa di non punibilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: non erano precisati né il travisamento né la decisività della prova, che la Corte d’appello aveva menzionato giudicandola non rilevante. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione di fatto; la motivazione sull’esclusione della particolare tenuità, fondata sulla violenza, sulle lesioni e sulla persistente opposizione che rese necessario l’intervento di altri operatori, è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando assente la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
la condotta di chi - con violenza - si opponga all'identificazione è correttamente qualificata come resistenza a pubblico ufficiale
L’opposizione violenta all’identificazione legittimamente svolta dagli agenti di pubblica sicurezza integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
la Corte di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'uso della violenza, le conseguenze lesive della stessa, la persistenza del contegno oppositivo, tanto che è stato necessario fare intervenire altri operatori di Pubblica sicurezza per avere ragione del ricorrente
La particolare tenuità può essere esclusa con motivazione che valorizzi congiuntamente la violenza, le conseguenze lesive e la persistenza della condotta oppositiva, anche tale da richiedere l’intervento di ulteriori operatori.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando non risulta privo di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’identificazione rientra tra le attività che gli agenti di pubblica sicurezza possono legittimamente svolgere; l’opposizione violenta a tale attività è qualificabile come resistenza a pubblico ufficiale.
- La censura secondo cui le modalità dell’atto d’ufficio sarebbero state arbitrarie o percepite come tali deve essere formulata in modo specifico; la deduzione del tutto generica non è ammissibile.
- La denuncia di travisamento della prova deve indicare concretamente quale sia l’errore percettivo o valutativo attribuito al giudice di merito e spiegare perché l’elemento asseritamente travisato sia decisivo.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
- L’esclusione della particolare tenuità del fatto può essere motivata valorizzando la violenza, le conseguenze lesive e la persistenza dell’opposizione, anche quando questa abbia reso necessario l’intervento di ulteriori operatori.
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