Cassazione Civile, Ordinanza n. 32265/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, ai sensi degli artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis ss. c.p.c., aveva agito per ottenere dal comune il compenso per l'attività difensiva prestata in un precedente giudizio promosso da una società contro l'ente. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al compenso, ma ne aveva liquidato una somma inferiore rispetto a quella richiesta, assumendo come base di calcolo lo scaglione corrispondente al valore della condanna effettivamente pronunciata nel giudizio presupposto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c. e degli artt. 5 e 6 D.M. n. 55/2014, sostenendo che, poiché il valore della controversia originaria era stato dichiarato in citazione, la liquidazione avrebbe dovuto essere parametrata a tale valore iniziale della domanda e non al minore importo risultante dalla sentenza definitoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: in presenza di un valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo, il giudice della liquidazione dei compensi professionali non può sostituire a tale valore quello emergente dall'esito del giudizio, se più basso. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, affinché ridetermini il compenso applicando il corretto criterio di valore e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come norma sul vizio di legittimità per violazione di legge
il valore della causa, quando dichiarato, va assunto come criterio di riferimento per la liquidazione
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
base processuale del ricorso per la liquidazione del compenso professionale
rito sommario utilizzato per la domanda di compensi professionali
criteri tariffari per la determinazione del compenso professionale in relazione al valore della controversia
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi dell'avvocato, se il valore della causa presupposta è stato espressamente dichiarato dalla parte nell'atto introduttivo, tale valore costituisce il parametro di riferimento ai fini tariffari.
- Il giudice non può sostituire al valore dichiarato della domanda il minore importo risultante dalla condanna effettivamente pronunciata, quando ciò alteri il criterio legale di determinazione del compenso.
- L'applicazione del criterio presuntivo o parametrico di valore previsto dalle norme tariffarie è giustificata solo quando il valore della causa non sia stato concretamente dichiarato; in caso contrario opera il valore dichiarato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.
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