Cassazione Civile, Ordinanza n. 02097/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il motivo di ricorso perché, nelle more, l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'intervenuta regolare definizione agevolata e ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la società ha aderito. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per sopravvenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione le agevolazioni fruite ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), perché ritenute incompatibili con la fruizione della tariffa incentivante per energia da fonti rinnovabili prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 387/2003 e dai decreti ministeriali sul c.d. quarto e quinto conto energia. Nei giudizi di merito era prevalsa la tesi della contribuente, sul rilievo che non vi fosse una disposizione espressa di incompatibilità tra i due benefici. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 13 e 19, L. n. 388/2000, dell'art. 26 d.lgs. n. 28/2011 e dei decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012. Prima della decisione, tuttavia, l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione per intervenuta definizione agevolata, cui ha aderito la società controricorrente.
Norme richiamate
individua il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo non viene esaminato per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000
costituisce la base normativa dell'agevolazione fiscale c.d. Tremonti Ambiente oggetto di recupero a tassazione.
richiamato nel ricorso quale disposizione asseritamente violata insieme alla disciplina dei conti energia.
richiamato come fondamento della tariffa incentivante per i produttori di energia da fonti rinnovabili.
d.m. 5 maggio 2011
richiamato quale disciplina del c.d. quarto conto energia.
d.m. 5 luglio 2012
richiamato quale disciplina del c.d. quinto conto energia.
Massime di principio
- Quando il giudizio di cassazione è estinto per sopravvenuta definizione agevolata e la controparte vi aderisce, la Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara l'estinzione del processo.
- La sopravvenuta definizione agevolata assorbe ogni questione di merito e impedisce la decisione sulla denunciata violazione di legge.
- In caso di estinzione del giudizio per iniziativa della parte che ha proposto il ricorso e adesione della controparte, le spese seguono la regola della compensazione secondo quanto statuito nel provvedimento, restando a carico di chi le ha anticipate.
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